La guerra del caffè sull'uso del marchio Hausbrandt: nuovo capitolo dopo 20 anni

La guerra del caffè sull'uso del marchio Hausbrandt: nuovo capitolo dopo 20 anni
VENEZIA - Non si è ancora conclusa, dopo un contenzioso lungo vent'anni, la guerra del caffè sull'utilizzo del marchio Hausbrandt, conteso tra la...

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VENEZIA - Non si è ancora conclusa, dopo un contenzioso lungo vent'anni, la guerra del caffè sull'utilizzo del marchio Hausbrandt, conteso tra la società Hausbrandt Trieste 1892 spa, di proprietà del trevigiano Martino Zanetti dal 1988, e Alessandro Hausbrandt, bisnipote di Herman Ernest Hausbrandt (fondatore della celebre azienda alla fine dell'Ottocento), che negli anni Novanta avviò un'attività autonoma attraverso una società inizialmente chiamata Hausbrandt &C srl, poi ridenominata Antica tostatura Triestina di Hausbrandt & C e infine Antica Tostatura Triestina spa.


LA TRANSAZIONE
Il contenzioso prese il via nel 2002 su iniziativa della Hausbrandt Trieste 1982 spa e, inizialmente, si concluse con un accordo transattivo con il quale Alessandro Hausbrandt si impegnava a non utilizzare il nome Hausbrand come marchio o segno distintivo (con conseguente eliminazione dalla denominazione sociale) per non creare confusione con le attività della società di proprietà di Zanetti. In quell'occasione Alessandro Hausbrand trasferì ad Hausbrandt Trieste 1892 spa i domini internet www.hausbrandt.com e www.hausbrandt.it, e fu autorizzato ad utilizzare il termine Hausbrandt soltanto quando associato al suo nome di battesimo.
Ma la pace si ruppe nel 2012, quando la società di Zanetti citò a giudizio davanti al Tribunale civile di Venezia, sezione specializzata per marchi e brevetti, Alessandro e Antica Tostatura Triestina spa contestando loro la violazione dell'accordo transattivo «per grave inadempimento». Sotto accusa, in particolare, finirono il presunto utilizzo illecito del marchio e la concorrenza illecita realizzata attraverso una pubblicità definita ingannevole.


LA PRIMA SENTENZA
Due anni più tardi, nel 2014, i giudici lagunari emisero una prima sentenza in cui rigettarono la domanda in relazione alla contraffazione dei marchi, condannando Alessandro Hausbrandt e la sua società per violazione dell'articolo 2598 del Codice civile, ovvero per concorrenza sleale in relazione all'utilizzo del cognome Hausbrandt e all'evocazione della storia familiare nel materiale pubblicitario prodotto e utilizzato per promuovere Antica Tostatura Triestina spa. «Condotte anti concorrenziali» per le quali, successivamente, nel 2017, lo stesso Tribunale civile di Venezia ha quantificato nella somma di 50mila euro, in via equitativa, il risarcimento del danno non patrimoniale subìto da Hausbrandt Trieste 1892 spa. I giudici rigettarono, invece, la riconvenzionale proposta da Alessandro Hausbrandt, il quale chiedeva che fosse inibito a Zanetti l'utilizzo della foto del bisnonno senza il suo consenso.
La sentenza fu impugnata in appello e, nel 2019, la Corte lagunare ha confermato la decisione di primo grado.


PUBBLICITÀ INGANNEVOLE


La società di Zanetti, patrocinata dagli avvocati Antonio Grieco, Guido Piccione e Giulio Enrico Sironi, ha però presentato ricorso in Cassazione e, nei giorni scorsi la Suprema Corte ha accolto uno dei motivi impugnazione, disponendo che la causa debba essere rivalutata da una diversa sezione della Corte d'appello di Venezia, la quale dovrà pronunciarsi sulla richiesta di condanna dell'Antica Tostatura Triestina spa anche per violazione delle norme sulla pubblicità ingannevole. Questione che, secondo la Cassazione, deve essere trattata in maniera specifica, a differenza di quanto fatto dai giudici lagunari che l'hanno ritenuta assorbita in un altro aspetto del ricorso, rigettato.
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Il Gazzettino