FELTRE - Scout speed non segnalato: le multe sono nulle. A chiudere definitivamente la vicenda e a mettere le basi per le future, possibili controversie in ambito civile, ci ha...
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FELTRE - Scout speed non segnalato: le multe sono nulle. A chiudere definitivamente la vicenda e a mettere le basi per le future, possibili controversie in ambito civile, ci ha pensato la Cassazione con una sentenza ad hoc sul rilevatore di velocità che viene di norma posizionato all’interno di un’auto della polizia locale. La Suprema Corte ha compensato le spese di lite.
IL CASO
Un automobilista di San Vendemiano (Tv), multato a Feltre nel 2015 per aver superato il limite di velocità di 15 chilometri orari, si era rivolto all’avvocato Fabio Capraro per fare ricorso. Lo scout speed, infatti, non era stato segnalato dai vigili urbani. E infatti il giudice di pace gli dà ragione: sanzione illegittima perché non era stato rispettato l’obbligo previsto dall’articolo 142, comma 6 bis del Codice della Strada, secondo cui «le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili». Il Comune di Feltre aveva impugnato questa decisione citando il decreto del Ministero dei trasporti del 15 agosto 2007, «emesso per la determinazione delle modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità, prevedeva all’articolo 3 l’esonero dall’obbligo di presegnalazione per gli strumenti di rilevamento della velocità con modalità “dinamica” come lo Scout speed».
«VA SEGNALATO»
Il giudice d’appello l’aveva rigettato, sottolineando che l’articolo 142 del Codice della Strada prevede un obbligo di preventiva segnalazione di carattere generale, riferito a tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale (nessuna esclusa). E che la modalità d’impiego stabilite dal decreto ministeriale citato dalla ricorrente non possono derogare, «in quanto introdotte con una fonte normativa subordinata, all’obbligo di preventiva segnalazione sancito da fonte normativa avente rango legislativo». Se ci fosse un trattamento diverso a seconda di strumenti fissi o mobili, aveva argomentato il tribunale, questo sarebbe irragionevole «stante la finalità della disposizione che impone di dare preventiva informazione agli automobilisti dell’installazione dei dispositivi tecnici di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento».
LA BATTAGLIA DEL COMUNE
Ne era seguito un ricorso ulteriore, in Cassazione, da parte del Comune di Feltre. Secondo i legali dell’amministrazione (l’avvocato Federico Coppa a cui si era associato l’avvocato Toffanin per una analoga questione a Rovigo con sentenza però opposta a quella di Belluno) il tribunale non aveva tenuto conto dell’articolo 3 del decreto ministeriale del 15 agosto 2007 e di quello del 13 giugno 2017, secondo cui «nessuna preventiva segnalazione è prevista per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità anche ad inseguimento». La Cassazione però l’ha rigettato evidenziando ancora una volta quanto rilevato dal giudice in appello.
LE REGOLE
L’articolo 142 del Codice della Strada, sul punto, è chiaro: «Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice.
«Scout speed non omologato», multa annullata
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