Era stato licenziato in tronco due anni fa a seguito di una lite con un collega in sala operatoria, all'ospedale all'Angelo di Mestre, e del rifiuto ad ottemperare...
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Lo ha stabilito il giudice della sezione lavoro di Venezia Chiara Coppetta Calzavara, confermando il precedente provvedimento con il quale, in fase di urgenza, all'inizio del 2017, il Tribunale aveva accertato l'illegittimità del licenziamento, condannando l'Ulss a reintegrare il dipendente e a corrispondergli le mensilità non pagate. Quella prima decisione non era stata condivisa dall'Azienda sanitaria, la quale presentò ricorso, assistita dall'avvocato Alessio Cervetti, sottolineando la gravità del comportamento tenuto dal chirurgo, e insistendo per il licenziamento.
LA LITE
Dalle testimonianze assunte durante il procedimento è emerso che la mattina del 9 giugno del 2016, durante il consueto briefing mattutino, il dottor Ganz contestò al collega che avrebbe dovuto operare una paziente malata di tumore assieme a lui, di aver dato disposizioni contrarie alle sue per quanto riguarda la fase pre-operatoria e di non volersi dunque assumere la responsabilità sull'esito dell'intervento. Visto il clima venutosi a creare tra i due, il medico che sostituiva il primario (quel giorno assente) ordinò a Ganz di operare nell'altra sala, assieme ad un diverso collega, ottenendo un rifiuto. Il vice primario ha riferito che il collega non gli consentì di subentrargli, allargando i gomiti e dunque impedendogli anche fisicamente di avvicinarsi al tavolo operatorio. L'intervento chirurgico riprese regolarmente soltanto dopo l'intervento del direttore del presidio ospedaliero, il quale convinse il dottor Ganz ad abbandonare il tavolo operatorio. Per comporre l'èquipe impegnata nella seconda sala fu chiamato un altro medico.
TESTARDAGGINI
Nel provvedimento di licenziamento la Ulss contestava al dottor Ganz anche l'interruzione dell'intervento, con la paziente distesa sul tavolo operatorio e già sedata, ma il Tribunale ha rilevato che la sospensione fu conseguente all'intervento del vice primario che aveva deciso di operare al suo posto. Secondo il giudice, il contratto dei medici prevede il licenziamento soltanto per violazioni più gravi di un'insubordinazione ad un superiore. «L'impressione che si è tratta da tutta la vicenda è stata di uno scontro di testardaggini (...) - si legge nella sentenza - Il ricorrente ha errato certamente, ponendo in essere una condotta di insubordinazione, in violazione dei suoi doveri di dipendente della Azienda Ulss (...) ma l'intensità del profilo intenzionale viene fortemente ridimensionata, sicché ben avrebbe potuto (e dovuto) essere sanzionato, ma non con la massima sanzione espulsiva». La Ulss potrà ricorrere in Appello.
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Il Gazzettino