Cognome materno alla figlia, Prefetto e Tar dicono no: «Il padre non è d'accordo»

Il tar nega il cambio cognome
UDINE - Nè il Prefetto nè il Tar le hanno permesso di cambiare il cognome della figlia adottando soltanto quello materno. Poco importa se il Tribunale di Udine le ha...

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UDINE - Nè il Prefetto nè il Tar le hanno permesso di cambiare il cognome della figlia adottando soltanto quello materno. Poco importa se il Tribunale di Udine le ha riconosciuto l'affidamento super esclusivo della figlia, il padre si è opposto e tanto basta. La legge dice che chiunque voglia cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero voglia cambiare il cognome, deve farne domanda al prefetto. Lo stesso discorso vale per coloro che vogliono aggiungere, ad esempio, il cognome della madre. In questo caso la richiesta era singolare: la madre chiedeva di sostituire il cognome paterno con quello materna perché la figlia minorenne le era stata affidata in modo super-esclusivo.

Ma l'affidamento, le hanno ricordato i giudici, costituisce una modalità di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Il padre resta il padre e non può essere estromesso dalla vita della figlia. «È allora corretta la ragione addotta dal Prefetto - si legge nella sentenza -: la titolarità della responsabilità genitoriale del padre non risulta scalfita dalla decisione del Tribunale di Udine di modifica delle condizioni di divorzio; provvedimento che si è invero limitato a disciplinare, sul piano della gestione della responsabilità genitoriale e non già della sua titolarità, l'affidamento della minore». I genitori restano dunque entrambi titolari della responsabilità genitoriale (pur diversamente disciplinata attraverso l'istituto dell'affidamento super-esclusivo alla madre). Osservano i giudici che «la richiesta del cambio di cognome scelta, si ripete, fondamentale e assai delicata per l'interesse della minore - per essere accordata, necessitava della concorde volontà dei genitori o, in caso di contrasto insanabile, l'ineludibile e preliminare passaggio del ricorso al giudice civile». Leggi l'articolo completo su
Il Gazzettino