UDINE - Nè il Prefetto nè il Tar le hanno permesso di cambiare il cognome della figlia adottando soltanto quello materno. Poco importa se il Tribunale di Udine le ha...
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Ma l'affidamento, le hanno ricordato i giudici, costituisce una modalità di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Il padre resta il padre e non può essere estromesso dalla vita della figlia. «È allora corretta la ragione addotta dal Prefetto - si legge nella sentenza -: la titolarità della responsabilità genitoriale del padre non risulta scalfita dalla decisione del Tribunale di Udine di modifica delle condizioni di divorzio; provvedimento che si è invero limitato a disciplinare, sul piano della gestione della responsabilità genitoriale e non già della sua titolarità, l'affidamento della minore». I genitori restano dunque entrambi titolari della responsabilità genitoriale (pur diversamente disciplinata attraverso l'istituto dell'affidamento super-esclusivo alla madre). Osservano i giudici che «la richiesta del cambio di cognome scelta, si ripete, fondamentale e assai delicata per l'interesse della minore - per essere accordata, necessitava della concorde volontà dei genitori o, in caso di contrasto insanabile, l'ineludibile e preliminare passaggio del ricorso al giudice civile». Leggi l'articolo completo su
Il Gazzettino