LIDO - Rinviato a giudizio per lesioni colpose l’amministratore delegato del gestore di un cartellone pubblicitario. Il 5 giugno di due anni fa, verso sera, F. R.,...
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Secondo i legali del danneggiato, il cartellone sarebbe stato posizionato troppo basso, violando plurime prescrizioni regolamentari e normative in tema di antinfortunistica. Ad esempio “Devono essere sempre rispettate le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente, onde evitare situazioni di pericolo alla circolazione pedonale e veicolare” o “Gli impianti pubblicitari devono avere caratteristiche tali da non comportare rischio di urti accidentali”.
E ancora: “Nei centri abitati, sulle corsie esterne delle carreggiate e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra due carreggiate contigue è ammessa l’installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari ad una distanza non inferiore a m.1,50 dal limite della carreggiata” nonché “Lo spessore massimo delle insegne e dei mezzi pubblicitari, escluse le parti decorative e secondarie, è di cm. 10 per quelli luminosi (cm. 15 per Mestre e Terraferma) e di cm. 5 per quelli non luminosi” nonché “L’altezza minima da terra, di qualsiasi elemento dell’insegna e del mezzo pubblicitario, è di cm. 240” .
Per la Procura, la citazione a giudizio, per l’udienza del 27 settembre avanti il giudice di pace è conseguente al fatto che la ditta che gestiva il cartellone pubblicitario avrebbe omesso la dovuta vigilanza sullo stesso, “vista la bassa collocazione in altezza e la presenza di spigoli appuntiti”, così causando un grave pericolo per la circolazione stradale pedonale.
Ne sono conseguite le lesioni accertate dal medico-legale di parte, Dott. Gianni Barbuti, consistenti in invalidità permanente al 6%, oltre a 65 giorni di inabilità temporanea.
Qualora non intervenisse un accordo risarcitorio prima dell’udienza, si prospetta una battaglia legale.
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Il Gazzettino