Cittadella. Autovelox, impugna la multa e il giudice accoglie il ricorso: «Strada senza requisiti»

Nel dispositivo è stato rilevato, analizzando i documenti fotografici e filmati, come l'autovelox sia installato in maniera da risultare nascosto da un cavalcavia

Il tratto della Postumia dove è presente l'autovelox
CITTADELLA - Lo scorso novembre a bordo del proprio mezzo di lavoro, stava percorrendo la strada statale 53 Postumia a Cittadella in direzione Treviso. Il limite è di 70...

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CITTADELLA - Lo scorso novembre a bordo del proprio mezzo di lavoro, stava percorrendo la strada statale 53 Postumia a Cittadella in direzione Treviso. Il limite è di 70 chilometri. Il dispositivo posizionato sotto al cavalcavia ha rilevato una velocità di 89 chilometri orari. La sanzione elevata dal Distretto di Polizia locale Pd1A per l'imprenditore cittadellese è stata pari a 173 euro con decurtazione di tre punti della patente. L'uomo ha deciso di impugnare il provvedimento assistito da Altvelox, associazione nazionale dei consumatori e delle micro imprese delegazione di Belluno. Ieri il giudice di pace di Padova ha accolto il ricorso. Entro i prossimi 90 giorni saranno pubblicate le motivazioni. Nel dispositivo è stato rilevato, analizzando i documenti fotografici e filmati, come l'autovelox sia installato in maniera da risultare nascosto da un cavalcavia.

Le contestazioni

«L'autovelox utilizzato - spiega Altvelox - è privo della obbligatoria certificazione di omologazione come prevede la Corte Costituzionale con la pronuncia 223/2010 secondo cui "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerati fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate» e successivamente da sentenze della Corte di Cassazione. Abbiamo contestato anche che la strada non ha i requisiti minimi e le caratteristiche previste dal codice della strada per l'installazione e l'uso di apparecchi elettronici in assenza di personale di polizia, infatti mancano le previste banchine e lo spartitraffico, citando la recentissima sentenza della Corte di Cassazione 5078/2023 che ha ribadito che l'articolo 2 del codice della strada stabilisce che "la strada urbana a scorrimento veloce è caratterizzata dall'avere carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia e un'eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici". Si deve quindi ritenere necessaria l'esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come "a scorrimento veloce" per rendere legittimo il posizionamento dell'apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità».

Un precedente che ora potrebbe essere utilizzato in analoghi ricorsi. Il giudice non è vincolato dalla giurisprudenza, ma quest'ultima ha sempre un certo peso nelle decisioni. Dai dati acquisiti dall'associazione, l'autovelox in questione nel 2021 ha rilevato sanzioni per 3.814.480,72 euro, aumentate nel 2022. «Attendiamo di leggere il dispositivo - commenta il dirigente di settore Nicola Mosele - Se i motivi sono quelli indicati dal ricorrente, faremo certamente impugnazione. Il dispositivo è regolare, visibile, c'è la segnaletica di preavviso e precede un'area particolare con una immissione dalla 47 Valsugana». 

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Il Gazzettino