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UDINE - Si arriva fino a due milioni di euro: importanti sostegni alle grandi, medie e piccole imprese del Friuli Venezia Giulia vengono messi in campo dalla Regione per mitigare i maggiori costi, i minori fatturati e in particolare i rincari dei prezzi dell'energia dettati dalla guerra in Ucraina. La Commissione europea, sulla scorta del proprio "Quadro temporaneo di crisi" approvato il 28 ottobre scorso, ha appena rilasciato da Bruxelles il proprio via libera al piano di applicazione di misure qualificabili come aiuti di Stato sul territorio del Friuli Venezia Giulia.
IL PIANO FVG
Il piano, denominato "Regime quadro Fvg", è stato definito dalla Direzione centrale finanze della Regione, che fa capo all'assessore Barbara Zilli. Il documento è stato tempestivamente notificato all'Unione europea, che tempestivamente ha risposto approvandolo. Dev'essere applicato con aiuti erogabili non oltre il 31 dicembre 2023 Esplicitamente, la Regione chiarisce che gli aiuti in questione sono finalizzati ad "ovviare alla carenza di liquidità cui devono far fronte le imprese direttamente o indirettamente colpite dal grave turbamento dell'economia causato dall'aggressione militare russa contro l'Ucraina", ma anche dalle conseguenti "sanzioni imposte dall'Ue o dai suoi partner internazionali e dalle contromisure adottate, ad esempio, dalla Russia". Tali aiuti non saranno applicati sempre e comunque: spetterà ora alla Regione Fvg medesima, agli Enti locali e alle Camere di commercio aderire al Regime quadro Fvg, muovendosi nel rigoroso solco delle regole dettate dal Regime quadro stesso. "Gli aiuti vi si legge - possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni".
FISCO E PRESTITI
Da precisare, ancora, che se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, emergono specifiche prescrizioni: "La passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2023". Inoltre l'aiuto è concesso a imprese colpite dalla crisi sia direttamente che indirettamente dalle conseguenze della guerra in Ucraina che derivino dalle contrazioni della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti, perdita di fatturato, difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, aumento dei prezzi e carenza di fonti energetiche e di carburanti, come pure in caso di mancata disponibilità o insostenibilità economica di altri fattori produttivi". Norme particolari vengono formalizzate dalla Regione nel caso che gli aiuti vengano concessi sotto la forma di garanzie o quella di prestiti a sostegno della liquidità. Nello specifico caso di aiuti mirati a contrastare gli oneri causati dai rincari energetici, la Regione chiarisce che i sostegni possono essere concessi "sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni", ma sempre a condizione che "il valore nominale totale di tali misure non superi le intensità di aiuto e i massimali di aiuto applicabili", che sappiamo ammontare a due milioni di euro. In ogni caso i contratti di prestito possono avere una durata massima di sei anni.
GAS E LUCE
Sempre a proposito dei costi energetici, quelli ammissibili ad aiuto verranno calcolati sulla base del consumo di gas naturale (anche come materia prima), energia elettrica nonché del riscaldamento o raffreddamento di prodotti direttamente da gas naturale e da energia elettrica acquistati dall'impresa beneficiaria. La Regione aggiunge che nel caso delle reti di teleriscaldamento o teleraffreddamento, "potrebbe non essere sempre possibile determinare con precisione il combustibile utilizzato dalla fonte centrale". Pertanto per situazioni di tal genere Le Amministrazioni pubbliche che erogheranno i sostegni "possono basarsi su certificazioni degli operatori di teleriscaldamento o su stime che indichino il "mix" energetico delle rispettive reti e utilizzare, così, tali informazioni per calcolare la quota di consumo di riscaldamento o raffreddamento che può essere ammissibile alla compensazione". Leggi l'articolo completo su
Il Gazzettino