Scout-speed, serve la contestazione immediata. Giudice di Pace ribadisce anche l'obbligo di segnaletica

Uno Scout Speed
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REGGIO EMILIA - La giurisprudenza in materia di violazioni del codice della strada è già da tempo unanime nel sostenere che l’omessa o erronea indicazione in verbale dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata di una violazione rende il provvedimento sanzionatorio annullabile. In tal modo infatti, considerato che in forza di quanto previsto dall’articolo 200 C.d.S. la contestazione immediata è sempre preferibile, si violerebbe il diritto di difesa del sanzionato.


Tale posizione è stata recentemente ribadita dal Giudice di Pace di Reggio Emilia, con la sentenza numero 5416/2016 qui sotto allegata, con la quale è stato annullato un verbale per eccesso di velocità proprio per un’inesatta indicazione dei motivi per i quali la violazione non era stata tempestivamente contestata. I verbalizzanti, infatti, avevano giustificato tale circostanza affermando di aver eseguito il rilievo tramite un dispositivo che consente l’accertamento in tempo successivo, mentre, in realtà, si erano avvalsi di uno Scout-speed.

Per il Giudice di Pace, in particolare, questo sistema di accertamento si effettua in postazione dinamica e, per tale motivo, si pone in contraddizione con quanto indicato nel verbale: l’accertamento in tempi successivi, infatti, è possibile solo se il veicolo oggetto di rilievo si trova a distanza dal posto di accertamento o, comunque, non può essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari, circostanze che non si verificano in caso di utilizzo dello Scout-speed. Il Giudice ha inoltre precisato, in contrasto con quanto asserito dalla Polizia Municipale, che anche l’utilizzo di dispositivi installati a bordo dei veicoli degli organi accertatori necessita di essere preventivamente segnalato con cartelli idonei e ben visibili. L’importante però è che l’automobilista questa volta non dovrà pagare alcuna sanzione.
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Il Gazzettino