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Il conducente di un veicolo non può essere teste in un processo che riguarda un incidente stradale provocato da altri ma che lo ha coinvolto perché è titolare di un interesse giuridico tale da renderlo incapace a testimoniare nel giudizio che ha per oggetto la richiesta di risarcimento danni per tale episodio. A sottolineare quest’importante principio è stata la Sezione III Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 13501 del 29 aprile 2022. Nel commentare gli effetti del pronunciamento degli Ermellini, gli esperti del periodico "online" Seac-In Giuridica chiariscono:
«La Corte ricorda che la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile, poiché ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone».
Il Gazzettino