Il decreto che abolisce i voucher, già approvato dalla Camera, diventa definitivo. Il provvedimento passa infatti al Senato con 140 sì, 49 no, 31 astenuti. ...
OFFERTA SPECIALE
OFFERTA SPECIALE
OFFERTA SPECIALE
Tutto il sito - Mese
6,99€ 1 € al mese x 12 mesi
Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese
oppure
1€ al mese per 3 mesi
Tutto il sito - Anno
79,99€ 9,99 € per 1 anno
Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno
«È un risultato importante, anche se questo non ferma la nostra iniziativa per riscrivere il diritto del lavoro. La nostra mobilitazione continua per la "Carta dei diritti universali del lavoro"». Questo il primo commento del Segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, alla conversione in legge del decreto che abolisce i voucher e reintroduce la responsabilità solidale negli appalti. È un risultato, ha aggiunto, «frutto della nostra iniziativa e mobilitazione».
Camusso ha sottolineato che «Essendo il testo corrispondente al quesito referendario ci immaginiamo che la Corte di Cassazione applichi le norme che prevedono la possibilità di non svolgere il voto qualora l'intervento legislativo corrisponda ai quesiti proposti» dalla Cgil. «Ovviamente - ha aggiunto Camusso - l'ultima parola spetta alla Corte di Cassazione».
Cosa prevede il decreto. Il disegno di legge contenente le "Disposizioni in materia di lavoro breve, di lavoro intermittente e di responsabilità solidale tra committente e appaltatore", che porta la firma dell'ex-ministro del Lavoro Maurizio Sacconi e dei senatori Giancarlo Serafini, Hans Berger, Roberto Formigoni e Franco Panizza, nasce per colmare il vuoto lasciato dall'abrogazione dei voucher. In particolare, spiegano gli estensori, «l'abrogazione di tutte le disposizioni relative ai buoni prepagati ha lasciato un vuoto che deve essere tempestivamente riempito con una strumentazione analogamente semplice e conveniente ai fini della regolarizzazione degli spezzoni lavorativi altrimenti condannati alla sommersione». Due le vie complementari proposte per regolarizzare le prestazioni occasionali: il lavoro breve e il lavoro intermittente "liberalizzato" (quest'ultimo più conveniente nel caso di lavori saltuari, ma ricorrenti, con gli stessi prestatori). Il "lavoro breve" è definito da una disciplina speciale che ne dispone la semplice iscrizione e comunicazione telematica, almeno 60 minuti prima, su idonea piattaforma Inps, da assenza di qualificazione specifica della prestazione, dal contestuale accreditamento in misura ridotta dei contributi previdenziali e assicurativi, dal pagamento diretto e tracciabile del compenso da parte del committente e dalla neutralità fiscale del compenso.
Il ddl dispone anche la semplificazione dei contratti di lavoro intermittente che vengono sottratti ai vincoli della contrattazione collettiva e delle fasce di età dei prestatori e dei settori indicati dal Regio decreto del 1923. Ulteriore scopo del ddl è poi quello di «correggere l'attuale incoerenza del regime di responsabilità solidale negli appalti con l'assetto e i principi di matrice civilistica e ordinamentale vigenti in Italia», dicono gli estensori. L'obiettivo è quello di introdurre una previsione normativa che identifichi «con certezza l'adeguata vigilanza ad opera del committente mettendolo in condizione di esercitarla». Dunque, la responsabilità solidale del committente si configurerebbe solo laddove l'organo ispettivo accerti l'omessa vigilanza dello stesso o la sua tolleranza di condotte inadempienti.
Per "lavoro breve" si intendono tutte le prestazioni che con un singolo committente danno luogo a compensi non superiori a 900 euro in un anno.
Il Gazzettino