Stepchild adoption, sì della Cassazione, in casi particolari

Stepchild adoption, sì della Cassazione, in casi particolari
La Cassazione dà il via libera alla stepchild adoption. Lo fa con la sentenza 12962 della Prima sezione civile, depositata oggi, nella quale ha bocciato il ricorso della...

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La Cassazione dà il via libera alla stepchild adoption. Lo fa con la sentenza 12962 della Prima sezione civile, depositata oggi, nella quale ha bocciato il ricorso della Procura di Roma confermando la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva già dato l'ok alla domanda di adozione di una bambina di sei anni proposta dalla partner della mamma con questa stabilmente convivente.


In particolare, come riferisce una nota della Cassazione, la Prima sezione civile ha chiarito che l'adozione si accorda se realizza «pienamente il preminente interesse del minore». Nel dettaglio, la Suprema Corte ha affermato due principi e, riferendosi alla adozione oggetto del ricorso, ha evidenziato che «non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l'eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice». L'adozione, ha inoltre affermato la Cassazione, «prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa semprechè, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore».


LA RICHIESTA DELLA PROCURA - Dopo due sentenze a favore di una coppia di mamme che si sono sposate in Spagna, una delle quali è la mamma biologica di una bambina di sei anni, la procura della Cassazione, lo scorso 27 maggio, aveva chiesto di passare la parola alle sezioni unite civili o di accogliere il ricorso della procura di Roma che si è opposta all'ok alla adozione da parte della compagna della mamma della bimba. In particolare, il pg Francesca Ceroni, ai giudici della prima sezione civile, aveva sottolineato che «solo le sezioni unite possono evitare che in Italia si crei una situazione a macchia di Leopardo» e magari in un tribunale si riconosca la stepchild adoption e in un altro no. Da qui la richiesta di rinviare la parola alle sezioni unite o di accogliere il ricorso della procura di Roma. In particolare, il sostituto procuratore generale ha evidenziato che la legge Cirinnà appena approvata ha stralciato la stepchild adoption e che «la legge 184 dell'83 alla quale si può al momento fare riferimento si occupa solo di infanzia abusata, abbandonata, maltrattata e di genitori in difficoltà. Qui invece abbiamo il caso di una bambina amata e curata dal genitore biologico». Tesi che la prima sezione civile presieduta da Salvatore Di Palma non ha condiviso convalidando il precedente giudizio di appello.
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Il Gazzettino