Quando manca la fotografia, il verbale è nullo anche se è stato stilato a seguito di una contravvenzione rilevata dal Tutor. La recente sentenza del Giudice di Pace di...
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L'apparecchio, in funzione sulle principali autostrade e su alcune arterie extraurbane, è in grado di registrare tanto la velocità di passaggio istantanea della vettura sotto il cosiddetto portale (come fosse un normale Autovelox) tanto l'andatura media tra due stazioni di rilevamento, solitamente distanti tra loro una decina di chilometri. La sua modalità operativa dipende da come viene impostato dalla centrale di controllo. Le infrazioni, stando alla normativa attuale, devono essere corredate da documentazione fotografica.
L'immagine che testimonia l'infrazione un tempo veniva allegata alla notifica, oggi, per motivi di privacy, viene esibita solo su richiesta dell'interessato o in caso di contenzioso. Vista l'assenza di tale prova documentale (non esibita in giudizio dall'amministrazione pubblica), il Giudice di Pace di Alessandria ha accolto il ricorso presentato dall'automobilista e ha annullato la relativa contravvenzione.
In passato c'era già stato un pronunciamento analogo del Giudice di Pace di Cassino legato, però, all'indisponibilità della foto per l'assenza del legale rappresentante dell'amministrazione. In passato, altri annullamenti avevano riguardato la mancata corrispondenza tra il gestore dell'apparecchio e il soggetto che ne aveva ottenuto l'omologazione. Nel dubbio, comunque, da oggi chi avesse ricevuto una multa per eccesso di velocità rilevata con il Tutor prima di pagarla si sinceri che la foto esista e/o non sia stata smarrita. Leggi l'articolo completo su
Il Gazzettino