Riparte alla Camera l'esame del ddl sullo ius culturae che mira a riconoscere la cittadinanza italiana al minore straniero entrato in Italia entro i 12 anni e che abbia...
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«Siamo ancora all'inizio - spiega Brescia - ma credo si possa lavorare per introdurre lo ius culturae, legando la cittadinanza alla positiva conclusione di un ciclo di studi, e non alla sola frequenza». «Non c'è solo il testo a prima firma Boldrini da esaminare - sottolinea Brescia - Ci sono diversi testi di altri gruppi, tra cui un testo Polverini di Forza Italia che introduce proprio lo ius culturae. Naturalmente arriverà anche un testo M5S. Serve una discussione che metta all'angolo propaganda e falsi miti, guardi in faccia la realtà e dia un segnale positivo a chi si vuole integrare».
Beneficiario è il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età. Egli acquista di diritto la cittadinanza, qualora abbia frequentato regolarmente (ai sensi della normativa vigente) un percorso formativo per almeno cinque anni nel territorio nazionale. Tale formazione consiste in: uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione; o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali, idonei al conseguimento di una qualifica professionale.
Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso. Sulla falsariga della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza si acquista - anche per tale nuova fattispecie - mediante dichiarazione di volontà.
Essa è espressa (all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del minore) da un genitore legalmente residente in Italia o da chi eserciti la responsabilità genitoriale, entro il compimento della maggiore età dell'interessato.
Ai fini della presentazione della dichiarazione da parte del genitore, è dunque richiesta la sua residenza legale, la quale presuppone la regolarità del relativo soggiorno.
Anche per tale fattispecie l'interessato può rinunciare alla cittadinanza acquisita, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, purché in possesso di altra cittadinanza, e, viceversa, fare richiesta di acquisto della cittadinanza (del pari entro due anni dal raggiungimento della maggiore età), ove il genitore non abbia reso la dichiarazione di volontà. Leggi l'articolo completo su
Il Gazzettino