L'abitazione principale è inagibile? E' possibile acquistarne un'altra usufruendo nuovamente dei benefici fiscali «prima casa». A dare il...
OFFERTA SPECIALE
OFFERTA SPECIALE
OFFERTA SPECIALE
Tutto il sito - Mese
6,99€ 1 € al mese x 12 mesi
Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese
oppure
1€ al mese per 3 mesi
Tutto il sito - Anno
79,99€ 9,99 € per 1 anno
Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno
Come è noto, infatti, le agevolazioni per l'acquisto dell'abitazione principale ( imposta di registro al 2% anziché al 9% se si compra da un privato, Iva la 4% anzichè al 10% se si compra da unì'impresa) non spettano se nello stesso comune si è proprietari di altro immobile e non si ha intenzione di venderlo entro un anno dal nuovo acquisto. Se però - ha chiaruito adesso l'Agenzia delle Entrate - l'immobile già posseduto è stato dichiarato inagibile con provvedimento delle autorità competenti, allora i benefici fiscali possono essere replicati.
In particolare, la risoluzione 107/E pubblicata oggi risponde al caso specifico di un contribuente che, beneficiando delle agevolazioni «prima casa», aveva acquistato un immobile abitativo dichiarato successivamente inagibile, con ordinanza del sindaco, a causa degli eventi sismici intervenuti nell'agosto e nell'ottobre del 2016. Il contribuente ha chiesto, quindi, chiarimenti all'Agenzia sulla possibilità di acquistare una nuova abitazione fruendo nuovamente del beneficio «prima casa».
E l'Agenzia ha precisato che l'agevolazione «prima casa» per un nuovo acquisto può essere riconosciuta al proprietario di un altro immobile acquistato già fruendo dello stesso beneficio, se quest'ultimo non risulta idoneo, sulla base di criteri oggettivi, a sopperire alle esigenze abitative del contribuente. La risoluzione chiarisce che nel caso di un evento sismico si configura una fattispecie non prevedibile e non evitabile, che ha comportato, nel caso oggetto dell'interpello, l'impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l'immobile acquistato per finalità abitative.
L'oggettiva impossibilità risulta attestata, inoltre, dall'ordinanza dell'autorità competente che ha dichiarato l'inagibilità dell'immobile che, dunque, non potrà più essere utilizzato per la sua funzione abitativa fino a nuova disposizione.
Il Gazzettino