Il papà in congedo non sta con il figlio, la Cassazione: «Sì al licenziamento»

Il papà in congedo non sta con il figlio, la Cassazione: «Sì al licenziamento»
Abusa del diritto al congedo parentale il genitore che non utilizzi il permesso dal lavoro esclusivamente per la cura diretta del bambino. E tale violazione giustifica il...

OFFERTA SPECIALE

2 ANNI
99,98€
40€
Per 2 anni
ATTIVA SUBITO
OFFERTA MIGLIORE
ANNUALE
49,99€
19€
Per 1 anno
ATTIVA SUBITO
 
MENSILE
4,99€
1€ AL MESE
Per 3 mesi
ATTIVA SUBITO

OFFERTA SPECIALE

OFFERTA SPECIALE
MENSILE
4,99€
1€ AL MESE
Per 3 mesi
ATTIVA SUBITO
 
ANNUALE
49,99€
11,99€
Per 1 anno
ATTIVA SUBITO
2 ANNI
99,98€
29€
Per 2 anni
ATTIVA SUBITO
OFFERTA SPECIALE

Tutto il sito - Mese

6,99€ 1 € al mese x 12 mesi

Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese

oppure
1€ al mese per 3 mesi

Tutto il sito - Anno

79,99€ 9,99 € per 1 anno

Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno
Abusa del diritto al congedo parentale il genitore che non utilizzi il permesso dal lavoro esclusivamente per la cura diretta del bambino. E tale violazione giustifica il licenziamento disciplinare. La sezione lavoro della Cassazione ha così confermato la decisione della Corte d'Appello dell'Aquila nei confronti di un dipendente di una ditta di trasporti.


Per legge il lavoratore-genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro fino ai primi otto anni di vita del bambino, percependo solo fino al terzo anno un'indennità pari al 30% dello stipendio. Ma il permesso, spiega la Cassazione, vale solo se è legato «all'interesse del tutelato», il bambino, appunto. Cosa che il papà abruzzese non aveva fatto: «per oltre la metà del tempo concesso a titolo di permesso parentale» non aveva «svolto alcuna attività a favore del figlio».

Il datore di lavoro l'aveva appurato ingaggiando un'agenzia investigativa, che aveva fatto appostamenti e fotografato l'uomo. C'è stata un condotta, sottolinea la Cassazione, «contraria alla buona fede» e lesiva della buona fede del datore di lavoro - «privato ingiustamente della prestazione lavorativa del dipendente» - oltre che dell'ente previdenziale che eroga la prestazione assistenziale.

IL RICORSO
L'uomo, nel suo ricorso, aveva puntato sull'illegittimità del licenziamento rilevando che il congedo non sia equiparabile ai permessi per assistere familiari disabili previsti dalla legge 104, e che non era stato accertato che avesse fatto un altro lavoro durante il periodo di congedo.

Ma a tale proposito, i giudici della Cassazione (sentenza n. 509) osservano che il principio vale tanto per chi nei giorni di congedo si dedica ad un altro lavoro, anche se lo fa per «l'organizzazione economica e sociale della famiglia», quanto per il genitore che «trascura la cura del figlio per dedicarsi a qualunque altra attività», come nel caso di questo papà abruzzese.

Perché, spiegano i giudici, «conta non tanto quel che il genitore fa nel tempo da dedicare al figlio, quanto piuttosto quello che invece non fa nel tempo che avrebbe dovuto dedicare al minore».

Infatti, il congedo «non attiene a esigenze puramente fisiologiche del minore ma, specificamente, intende appagare i suoi bisogni affettivi e relazionali onde realizzare il pieno sviluppo della sua personalità sin dal momento dell'ingresso in famiglia». Leggi l'articolo completo su
Il Gazzettino