La redazione del bilancio? Tra i compiti dell’amministrare

La redazione del bilancio? Tra i compiti dell’amministrare
L'approvazione del conto consuntivo spetta all'assemblea. Le scelte discrezionali L’approfondimento di questa...

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L'approvazione del conto consuntivo spetta all'assemblea. Le scelte discrezionali


L’approfondimento di questa settimana è dedicato al rendiconto della gestione condominiale. In base ad un orientamento consolidato dalla Cassazione, per la validità della delibera di approvazione del bilancio condominiale non è necessario che il rendiconto sia fatto dall’amministratore seguendo le regole dei bilanci delle società, essendo richiesto solo che sia idoneo a consentire a tutti i condomini di comprendere le voci di entrata e uscita e le modalità di gestione delle somme in cassa. Per tale ragione l’assemblea può approvare anche un rendiconto in via sintetica. La redazione del bilancio rientra tra i principali compiti dell’amministrare e in caso di inadempimento comporta una grave irregolarità che consente a ciascun condomino di agire per la revoca.
 
Impugnazione

Non è suscettibile di sindacato da parte dell’autorità giudiziaria entrare nel merito e controllare il potere discrezionale di redazione della contabilità condominiale, dovendo solo limitarsi a riscontrare i profili di legittimità. Di conseguenza, non rientra nell’ambito dei poteri del giudice, valutare l’operato dell’assemblea in relazione alla libera scelta di approvare in sede di rendiconto le spese superflue, rientrando nelle scelte discrezionali dei condomini. Il bilancio deve riflettere in modo veritiero e completo i conti condominiali rispettando il principio di trasparenza.
 
Consuntivo

Spetta all’assemblea approvare il conto consuntivo e stabilire il rapporto con il preventivo, nonché valutare l’iniziativa delle spese da affrontare e le modalità di riparto, purché tali scelte avvengano senza violare norme inderogabili del codice civile. Tali principi sono stati ribaditi dalla seconda sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 454 del 2017.
 
Approvazione del bilancio

Il bilancio condominiale deve essere approvato con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 500/1000. È sufficiente l’approvazione della forma sintetica del rendiconto, senza che sia necessaria l’approvazione del documento in forma analitica. Ciascun condomino ha diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese sostenute e della gestione dell’amministratore, non solo ai fini dell’approvazione del bilancio, ma anche per controllare la correttezza dell’operato dell’amministratore. La richiesta deve però avvenire nel rispetto del principio di correttezza senza intralciare il lavoro dell’amministratore. Il bilancio deve comunque contenere in modo chiaro e distinto le voci di entrata e di uscita e ogni dato utile ai fini dello stato patrimoniale del condominio, comprese eventuali riserve. Una contabilità trasparente non può prescindere da un registro di contabilità, un riepilogo finanziario e una nota sintetica esplicativa della gestione. Nessun condomino può rifiutarsi di pagare i contributi dovuti, a seguito dell’approvazione di un bilancio regolarmente approvato, a meno che non decida di impugnare la delibera.
 
Revisore


L’assemblea dei condomini può nominare un revisore per verificare la contabilità del condominio. È richiesto per la nomina del revisore, il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 500/1000, sia in prima, sia in seconda convocazione. La spesa è ripartita in base ai millesimi di proprietà. Le fatture, le ricevute e simili vanno conservate per dieci anni.
 
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Il Gazzettino