L'Inps congela la reversibilità al marito accusato di uxoricidio

L'Inps congela la reversibilità al marito accusato di uxoricidio
Il blocco in attesa della condanna, finché la sentenza passi in giudicato. Solo allora l'Istituto revoca o paga l'assegno ...

OFFERTA SPECIALE

2 ANNI
99,98€
40€
Per 2 anni
ATTIVA SUBITO
OFFERTA MIGLIORE
ANNUALE
49,99€
19€
Per 1 anno
ATTIVA SUBITO
 
MENSILE
4,99€
1€ AL MESE
Per 3 mesi
ATTIVA SUBITO

OFFERTA SPECIALE

OFFERTA SPECIALE
MENSILE
4,99€
1€ AL MESE
Per 3 mesi
ATTIVA SUBITO
 
ANNUALE
49,99€
11,99€
Per 1 anno
ATTIVA SUBITO
2 ANNI
99,98€
29€
Per 2 anni
ATTIVA SUBITO
OFFERTA SPECIALE

Tutto il sito - Mese

6,99€ 1 € al mese x 12 mesi

Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese

oppure
1€ al mese per 3 mesi

Tutto il sito - Anno

79,99€ 9,99 € per 1 anno

Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno
Il blocco in attesa della condanna, finché la sentenza passi in giudicato. Solo allora l'Istituto revoca o paga l'assegno

 



Chi uccide il coniuge ha diritto alla pensione in qualità di vedovo/a superstite? Poniamo questa domanda perché una situazione del genere  tempo fa fece molto scalpore sui mezzi di informazione.  Si trattava di un uomo che aveva ucciso la moglie e che riscuoteva la relativa pensione di reversibilità, anche se erano presenti due figli minori. L’Inps chiarì che le cose non stavano esattamente così. Ma il caso ci indusse a chiedere: ma è possibile che un uxoricida possa trarre vantaggio economico dal suo delitto? La risposta è no. Ma non è un no a tutto campo.
 
La legge 125/2011
 
Afferma che non ha diritto alla pensione e all’indennità una tantum la persona condannata per omicidio nei confronti dei familiari. In materia l’Inps non ha mai fornito chiarimenti. Ha solo trasmesso agli uffici il testo della legge (messaggio 16066/2011) facendo riserva di “ulteriori approfondimenti interpretativi” con apposita circolare, che a quanto ci consta non ha mai visto la luce.
Con questa legge però la domanda iniziale sembra non porsi più: niente pensione a chi compie il delitto. Sì, ma dobbiamo fare attenzione alle esatte parole usate dalla legge. Per non riconoscere la pensione occorre che: a) l’omicida sia condannato dalla magistratura; b) la sentenza sia passata in giudicato. Ed è proprio questo il punto. Finché la sentenza è provvisoria si deve attendere la trafila degli appelli fino al momento della condanna definitiva. Solo allora cadrà per davvero il diritto alla pensione.
Risultato?
 
Pagamento fino al "giudicato"
 

L’Inps deve dunque pagare la pensione fino al cosiddetto “giudicato”. L’Inps però ha chiarito - a proposito del caso concreto che abbiamo richiamato all’inizio - di avere calcolato la quota di pensione spettante all’uxoricida ma di avere congelato il pagamento. Attenzione: il pagamento, non la pensione. Le quote di pensione – sempre in relazione al caso concreto - sono state invece liquidate in favore dei due figli minori.
 
Quando l'assegno spetta ai figli
 
A proposito di figli si ricorda che la   pensione ai superstiti spetta ai figli secondo una determinata graduatoria dettata dalla legge, che divide la prole in due principali gruppi: i minori di età e i maggiorenni. Ognuno di essi ha precisi limiti di tempo, oltre i quali si perde il diritto alla prestazione. Vediamo come si presenta la situazione.
A - Per i figli minorenni  l’unico limite è quello dei 18 anni di età. Una volta superata la minore età si perde il diritto alla pensione ai superstiti salvi i casi in cui il ragazzo vada a scuola o sia inabile.
B – Se è studente di scuola media superiore il ragazzo ha diritto alla pensione fino alla licenza di maturità. La pensione è pagata anche se il ragazzo è un po’ “somarello” e viene bocciato per cui deve rifare l’anno.  In ogni caso può arrivare al massimo fino al compimento dei 21 anni.  Ovviamente la pensione spetta anche nei mesi in cui il ragazzo è a “piede libero”, nel senso che ha terminato il ciclo con il diploma di maturità (31 luglio) e deve ancora iscriversi all’università (1° novembre).

C – Se il soggetto si iscrive all’università continua ad avere diritto alla pensione per tutto il corso legale di laurea. Se il corso è di 4 anni la pensione viene pagata per 4 anni. Se il corso è di 5 la pensione è pagata per 5 e così via. Una volta presa la laurea può iscriversi a un’altra facoltà. In ogni caso non può andare oltre i 26 anni di età.
 
  Leggi l'articolo completo su
Il Gazzettino