L'ente che eroga la pensione può in ogni momento rettificare per via di errori di qualsiasi natura, ma non può recuperare le somme già corrisposte, a meno...
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L'Inps adiva il palazzaccio lamentando che la corte d'appello non aveva tenuto conto dell'errore nel maggior trattamento retributivo provvisoriamente corrisposto all'ex dipendente pubblico e sostenendo di essere legittimata a recuperare l'importo indebitamente erogato.
Contrariamente alla tesi sostenuta dall'istituto, ricordano gli Ermellini, infatti, alla stregua dell'art. 52 della l. n. 88/1989, espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni, "le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato". Ipotesi che nel caso di specie non sussiste. Da qui il rigetto del ricorso. Leggi l'articolo completo su
Il Gazzettino