Fisco, dopo la rottamazione delle liti la riforma del processo tributario

L'Agenzia delle Entrate
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Analizzando gli ultimi dati disponibili del processo tributario si rileva che la stragrande parte del contenzioso è sotto i 20.000 Euro, assorbe moltissime energie, sia dei giudici che dell’Amministrazione Finanziaria (senza neppure contare, per quest’ultima, il pregresso lavoro della mediazione) e vale pochissimo rispetto al totale (poche centinaia di milioni di Euro, rispetto ai circa 32 miliardi in contenzioso, solo in primo e secondo grado, senza contrae la Cassazione).


Il contenzioso più rilevante, invece, con solo 5.000 fascicoli, vale circa 24 miliardi di Euro. L’introducenda rottamazione delle liti pendenti (anche, ma non solo) per le liti sotto i 20.000 Euro, non dovrebbe quindi avere un rilevante impatto finanziario (visto che, come detto, valgono una parte economicamente irrisoria rispetto al totale in pendenza di giudizio) e però potrebbe “liberare” i tre quarti delle cause oggi pendenti.

L’effetto della nuova definizione poi sarebbe ancora più rilevante se fosse esteso anche alle cause degli enti locali (che comunque valgono più di un 15% del totale), presso i quali, peraltro, la mediazione fino al 2016 neppure operava. Ciò che più rileva è però che, una volta terminata la fase della rottamazione, potrebbe finalmente partire una nuova impostazione del processo tributario. Facendo un excursus comparativo internazionale il confronto più interessante è, a tal proposito, con la Germania. In Germania vi è infatti un Tribunale fiscale regionale, giudice di merito di prima istanza (alcuni Tribunali dispongono anche di esaminatori con funzioni di arbitro) e una Corte fiscale federale, che rappresenta l’organo giurisdizionale tributario a livello centrale (a cui, in presenza di specifici presupposti, ricorrere avverso le sentenze del Tribunale di primo grado), suddiviso in Sezioni con diversa competenza ratione materiae.

Ogni Sezione può poi decidere che su questioni particolarmente semplici intervenga solo il giudice monocratico. Nell'esperienza tedesca i giudici tributari (togati) devono avere ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione forense e poi aver superato apposito, specifico, concorso per giudice tributario. Anche i funzionari che difendono l’Amministrazione devono essere del resto abilitati alla professione forense. E solo il Tribunale in primo grado è composto anche da membri non togati, che, nella trattazione orale, affiancano i giudici togati. La giurisdizione tributaria si articola poi in due gradi di giudizio, laddove però il ricorso alla Corte di secondo grado è possibile solo se vi è un vizio di procedura, o se la decisione di primo grado presenta rilevanti problemi giuridici, o quando la decisione di primo grado si discosta da altro precedente della Corte federale. Esiste infine la possibilità della revisione, assimilabile al nostro giudizio per cassazione, solo per violazione di diritto. E allora, prendendo spunto anche da tali confronti internazionali, quali potrebbero essere le direttrici fondamentali su cui articolare un’efficace (e realizzabile) riforma del processo tributario? Per esempio potrebbero essere le seguenti (limitandosi solo ad alcune):

Introduzione di una fase di mediazione giudiziale/arbitrato (ulteriore e successiva alla mediazione stragiudiziale oggi gestita dagli stessi Enti impositori), almeno per le cause di valore limitato (con lo scopo, essenzialmente, tra mediazione stragiudiziale e giudiziale, di deflazionare il contenzioso economicamente meno rilevante, senza così ingolfare le aule della Cassazione); Affidamento delle cause più rilevanti a giudici togati professionisti (che, considerato il ridotto numero dei fascicoli sopra un certo importo, non dovrebbero neppure essere così numerosi); Istituzione, anche per l’Amministrazione Finanziaria, di un’apposita classe di funzionari/avvocati (cosiddetti professionals, risolvendo così, almeno, in parte anche il problema della dirigenza Agenzie fiscali). 


Con tali, in fondo, poche direttrici, probabilmente, il 75% delle cause pendenti o sarebbero chiuse con la rottamazione, o sarebbero poi velocemente “evase” in sede di mediazione stragiudiziale e giudiziale, senza approdare in Cassazione e con tempi anche ridotti. Il restante 25% delle cause (quelle di più elevato valore), potrebbe invece essere più attentamente vagliato da giudici togati specializzati, assunti con specifico concorso, con anche innalzamento della qualità delle decisioni (e dunque minor afflusso in Cassazione). In fondo le soluzioni più ragionevoli (supportate peraltro dalle best practices internazionali), di solito, sono anche quelle più efficaci.

*Direttore Osservatorio Politiche Fiscali Eurispes Leggi l'articolo completo su
Il Gazzettino