Il debito non saldato di 100 euro soltanto può decretare il default di un correntista

Il debito non saldato di 100 euro soltanto può decretare il default di un correntista
ROMA - Dal 1° gennaio è in vigore la nuova definizione di “default” (incapacità del debitore di fare fronte ai propri obblighi) prevista dal...

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ROMA - Dal 1° gennaio è in vigore la nuova definizione di “default” (incapacità del debitore di fare fronte ai propri obblighi) prevista dal regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. Bankitalia ha chiarito che la nuova definizione di default prevede che, ai fini del calcolo dei ratio patrimoniali minimi, i debiti siano classificati deteriorati (quindi causa di default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni: 1) il debitore è in arretrato di oltre 90 giorni (per le pubbliche amministrazioni 180) nel pagamento di un debito; 2) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia alla sua obbligazione. Per quanto riguarda la condizione 1), un debito scaduto va considerato rilevante se l’ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie: 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le altre; oppure l’1% dell’esposizione complessiva.

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Il Gazzettino