Bonus ristrutturazione al 110%, requisiti: può valere anche per sostituire infissi

Bonus ristrutturazione al 110%, requisiti: può valere anche per sostituire infissi
Non solo isolamento termico e climatizzazione. Il superbonus al 110% previsto dal Decreto Rilancio e in partenza dal prossimo 1 luglio (fino al 31 dicembre 2021), può...

OFFERTA SPECIALE

2 ANNI
99,98€
40€
Per 2 anni
ATTIVA SUBITO
OFFERTA MIGLIORE
ANNUALE
49,99€
19€
Per 1 anno
ATTIVA SUBITO
 
MENSILE
4,99€
1€ AL MESE
Per 3 mesi
ATTIVA SUBITO

OFFERTA SPECIALE

OFFERTA SPECIALE
MENSILE
4,99€
1€ AL MESE
Per 3 mesi
ATTIVA SUBITO
 
ANNUALE
49,99€
11,99€
Per 1 anno
ATTIVA SUBITO
2 ANNI
99,98€
29€
Per 2 anni
ATTIVA SUBITO
OFFERTA SPECIALE

Tutto il sito - Mese

6,99€ 1 € al mese x 12 mesi

Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese

oppure
1€ al mese per 3 mesi

Tutto il sito - Anno

79,99€ 9,99 € per 1 anno

Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno
Non solo isolamento termico e climatizzazione. Il superbonus al 110% previsto dal Decreto Rilancio e in partenza dal prossimo 1 luglio (fino al 31 dicembre 2021), può essere sfruttato anche per la sostituzione degli infissi. Tuttavia per ottenere la detrazione del 110% o lo sconto in fattura (oppure la cessione del credito d’imposta all’impresa che esegue i lavori) prevista dal testo bisogna associare la sostituzione degli infissi ad uno dei tre principali interventi previsti all’interno del decreto. Si tratta dei cosiddetti “interventi trainanti” e rappresentano i pilastri portanti delle misure pensate per rilanciare l’edilizia e l’economia del Paese. Per cui, per usufruire del superbonus la sostituzione degli infissi va affiancata ad una di queste tre misure:


Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, fino ad un massimo di 60mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del ministro dell’Ambiente 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Si tratta degli impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), o di microgenerazione, fino ad un massimo di 30mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.

Interventi sugli edifici unifamiliari ma esclusivamente se destinati ad “abitazione principale”, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (la detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa fino a 30mila euro). In entrambi i casi inoltre nell’agevolazione rientrano anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.


Nel caso in cui invece l'acquisto e la sostituzione degli infissi sia svincolata da una di queste tre attività, resta in vigore quanto stabilito dal bonus ristrutturazione 2020 che prevede sì una detraziona ma al 50 per cento. Leggi l'articolo completo su
Il Gazzettino