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Le spese per il visto di conformità e per l’asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021 possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi anche con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus. È l’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate a fornire i chiarimenti in arrivo sui bonus edilizi alla luce degli altri interventi normativi (decreti Sostegni ter, Milleproroghe, Energia, Aiuti, Ucraina) intervenuti dopo la legge di Bilancio. Per quanto riguarda le opzioni di cessione o sconto, niente “visto” e “congruita’” per le spese relative a opere in edilizia libera oppure di valore non superiore ai 10mila euro, con la sola eccezione di quelle che rientrano nel bonus facciate.
La circolare precisa che la detraibilità delle spese per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni di congruità ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito spetta per i bonus diversi dal Superbonus, se si tratta di spese sostenute anche nel periodo compreso fra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021.
POSTI AUTO E BOX
La circolare spiega anche come optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione o all’acquisto di garage o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. In pratica, i contribuenti possono scegliere di cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021 oppure di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a partire dal 2022.
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