L'ordinanza anti lucciole? Fuorilegge

Giovedì 27 Aprile 2017
L'ordinanza anti lucciole? Fuorilegge
L'ordinanza anti prostituzione varata nel 2011 dall'amministrazione Zanonato non contiene le prerogative di contingibilità e urgenza, di conseguenza è da considerasi illegittima. Non solo. I sindaci non possono emanare dispositivi di ordinaria amministrazione in deroga alla legislazione vigente.
A dirlo è la sentenza del giudice di Pace Davide Piccinni, che lo scorso 18 aprile ha annullato una maxi multa da 500 euro .
I fatti. Un settantenne è stato lo scorso luglio in via Avanzo ha fatto salire sulla sua auto una ragazza romena,e poi si è diretto verso la sua abitazione. L'uomo è stato seguito da un'auto civetta della polizia municipale con due agenti in borghese a bordo, i quali hanno fermato il settantenne sotto casa e lo hanno multato.
L'anziano però non si è dato per vinto, si è rivolto all'avvocato Massimiliano Tognon e ha presentato un ricorso al giudice di pace che, una decina di giorni fa, ha annullato la multa.
Ieri è stata pubblicata la motivazione della sentenza, che mette in discussione l'intero impianto dell'ordinanza anti prostituzione che, negli anni, con lievi modifiche, è stata adottata da decinedi Comuni italiani.
Nell'accogliere l'istanza presentata dall'avvocato, il giudice spiega che l'ordinanza della giunta Zanonato non rientra all'interno delle fattispecie previste dal cosiddetto Pacchetto sicurezza voluto dall'allora ministro dell'Interno Roberto Maroni. Un dispositivo che dà la possibilità ai sindaci di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti per garantire la pubblica sicurezza. Il giudice spiega però che la normativa non prevede che il pacchetto sicurezza possa essere esteso alle ordinanze sindacali di ordinaria amministrazione. In pratica per il giudice il fenomeno della prostituzione non rappresenta un rischio contingibile e urgente e, di conseguenza, non può essere contrastato con un dispositivo di questo tipo.
Non potendo essere riconosciuta la natura contingibile e urgente all'ordinanza sindacale in questione, secondo Piccinni, si deve ritenere errata l'interpretazione della normativa vigente da parte di chi ha emanato il dispositivo, non avendo il legislatore conferito ai sindaci alcun potere di emanare ordinanze di ordinaria amministrazione in deroga a norme legislative o a regolamenti vigenti.

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