Regole ai rifugi per cani, gatti e furetti

Venerdì 21 Luglio 2017
Regole ai rifugi per cani, gatti e furetti
Regole per ospitare e sperabilmente affidare in adozione cani, gatti e furetti che non hanno una famiglia. Regole serie e puntuali, con lo scopo dichiarato di non lasciare più troppo terreno al fai da te e di sottoporre a verifiche il rispetto delle norme. Tutto questo prevedendo che venga garantita loro non soltanto la salute fisica ma anche un livello accettabile di benessere.
È quanto si è data la Giunta regionale con un regolamento portato all'approvazione dall'assessore alla Salute Maria Sandra Telesca. Il regolamento, che in realtà dà attuazione alle tutele previste per gli animali d'affezione ancora dalla legge regionale 20 del 2012 (e dunque sotto la presidenza di Renzo Tondo, ma gli animalisti sono un possente partito trasversale), detta i requisiti che devono presentare le strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con i Comuni e con la finalità prioritaria dell'adozione.
Disciplinati, inoltre, i requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali nonché i termini entri i quali i responsabili di tali centri devono conseguire i requisiti medesimi. Questo provvedimento segue una serie di ispezioni che il Servizio veterinario, con esperti di altre Direzioni centrali regionali, ha eseguito negli ultimi anni e prima del varo in Giunta è stato condiviso dai veterinari pubblici in servizio nelle Aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia.
La delibera proposta dall'assessore Telesca fissa il compenso giornaliero (al netto dell'Iva) per le operazioni di mantenimento e cura degli animali abbandonati o randagi in 3,50 euro per cani di piccola taglia (inferiori a 10 chili), 3,65 euro per quelli di taglia media (da 10 a 30 chili), 3,80 euro per quelli di taglia grande (sopra i 30 chili) e a 2 euro per i gatti. Per i cuccioli orfani con meno di 60 giorni i valori aumentano del 50%.
Si chiarisce, poi, che un cane abbia diritto a una superficie minima scoperta e a una coperta sia in regime di accoglienza che di cura (40 metri quadrati all'aperto, anche con altri cani, più almeno due al coperto), come pure le caratteristiche e le infrastrutture minime dell'oasi felina, la responsabilità e i doveri del detentore, i casi di ricovero d'autorità degli animali e quelli in cui il detentore del cane o del gatto lo ricusa per motivi seri e comprovati.
Il regolamento disciplina anche i requisiti che deve possedere l'educatore cinofilo e contempla una serie di situazioni particolari.

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