dal nostro inviato Valentina Errante
AREZZO - «La valutazione dei dati relativi a un significativo arco temporale non può che condurre a un giudizio negativo circa la capacità dell'ente bancario di superare lo stato di dissesto». Per il Tribunale fallimentare di Arezzo non ci sono margini: «Le cause dello stato di crisi sono da individuare in condotte gestionali gravemente inefficienti», e la situazione debitoria dell'ex Bpel non consente altre soluzioni rispetto alla dichiarazione di insolvenza. Pesano poco le contestazioni della difesa dell'ultimo presidente, Lorenzo Rosi, che ha bollato come «inattendibli e provvisorie» le valutazioni di Bankitalia, per parametri applicati dopo il decreto «salva banche».
La «fotografia» riguarda la situazione contabile di Banca Etruria in un'epoca precedente al cosiddetto Bail-in. «Ne deriva – si legge nella sentenza – che gli effetti patrimoniali conseguenti all'adozione, da parte di Bankitalia, dei provvedimenti di risoluzione non assumono alcuna rilevanza nel caso in esame, dovendosi la valutazione del tribunale arrestare precedentemente». Di più il Tribunale aggiunge: «Rosi non ha nemmeno indicato quali fossero le strategie innovative, rispetto al passato, che la Banca intendeva seguire per superare lo stato di crisi. Difatti l'eventuale ricapitalizzazione non sarebbe stata comunque sufficiente a rimuovere (se non momentaneamente) le cause dello stato di crisi, da individuare principalmente in condotte gestionali gravemente insufficienti.
IL DISSESTO
Si legge nella sentenza: «Alla data di avvio della risoluzione, il patrimonio netto risultava integralmente eroso da ulteriori perdite (registrando un valore negativo pari a 1,1 milioni di euro) e, all'esito della valutazione provvisoria compiuta da Palazzo Koch nell'ambito del procedimento di risoluzione, il deficit patrimoniale ammontava a 557milioni di euro (per assestarsi a 305,3 milioni al momento di avvio della liquidazione coatta amministrativa, a seguito della riduzione integrale dei prestiti subordinati computabili nei fondi propri)».
IL COMMISSARIAMENTO
Per il tribunale, gli argomenti della difesa «omettono del tutto di considerare la gravità della situazione di Banca Etruria che, al 10 febbraio 2015, aveva già causato la sottoposizione dell'ente alla procedura di amministrazione straordinaria e che, quindi, innegabilmente giustificava l'adozione di perceNtuali di svalutazioni più rigorose rispetto alla generalità degli istituti di credito nazionali». Poi i conti: «Significativa, sul punto – si legge ancora – è la circostanza che la perdita di 526 milioni, con conseguente riduzione del patrimonio netto a 65,9 milioni di euro, emerge anche dalla bozza di verbale del consiglio di amministrazione della banca tenutosi l'11 febbraio 2015 e interrotto dall'insediamento dei commissari straordinari. In più, emblematico dello stato di insolvenza della banca, è il fatto che la stessa abbia registrato un'esposizione debitoria (di 283 milioni) anche nei confronti del Fondo di risoluzione intervenuto per capitalizzare la Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio», istituita con il decreto del 22 novembre.
SOLDI SPARITI
Il Tibunale fa riferimento a al
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