Rottamazione cartelle ecco come funzionerà

Domenica 23 Ottobre 2016
ROMA - Si chiamerà definizione agevolata la rottamazione delle cartelle annunciata dal governo e inserita nel decreto fiscale firmato ieri dal presidente della Repubblica. Un'operazione che per le casse dello Stato dovrebbe valere 2 miliardi il prossimo anno e che permetterà ai contribuenti di mettersi in regola al massimo in quattro rate. Una possibilità interessante perché l'interessato riuscirà a risparmiare le sanzioni e gli interessi di mora, pagando però oltre all'imposta e agli interessi maturati prima dell'emissione dei ruoli anche l'aggio del 6 per cento dovuto da quest'anno ad Equitalia (in precedenza era all'8%). L'offerta sarà decisamente meno appetibile per le multe stradali, relativamente alle quali sarà possibile non versare i soli interessi e dunque una parte più piccola dell'importo complessivamente dovuto.
Chi vorrà aderire dovrà rivolgersi direttamente alla società di riscossione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con i moduli che saranno resi disponibili nel sito Internet. Nella dichiarazione il debitore indicherà il numero di rate in cui intende effettuare il pagamento (dunque da una a quattro) e rinunzierà agli eventuali giudizi in corso per quelle pendenze. La risposta arriverà entro un termine massimo di sei mesi, sempre dalla data del decreto, con l'indicazione degli importi e delle scadenze delle rate. Le prime due saranno pari ad un terzo ciascuna, la terza e la quarta ad un sesto; la scadenza della terza non potrà superare il 15 dicembre 2017 e quella della quarta il 15 marzo 2018.
Avranno la facoltà di aderire anche coloro che hanno già pagato parzialmente le cartelle da rottamare, avendo delle rate in corso (regolarmente pagate). In questo caso però si potranno scalare solo le somme relative a imposta e interessi, mentre non saranno rimborsabili sanzioni e interessi di mora. Per tutti, il versamento potrà essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente, oppure con bollettini o ancora direttamente allo sportello. Anche l'Iva rientra tra i tributi sanabili per questa via, mentre sono specificamente escluse alcune voci: somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da condanne della Corte dei Conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di sentenze penali, sanzioni per violazioni del codice della strada, salvo, come si è detto, la quota relativa agli interessi.
Chi dopo aver chiesto di aderire alla definizione agevolata mancherà di pagare una o più rate vedrà annullati gli effetti della sanatoria e dovrà versare quanto dovuto in precedenza, salvo gli eventuali pagamenti parziali che varranno come acconto.
L.C.
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