Il tenore di vita non serve per l'assegno dopo il divorzio

Venerdì 23 Giugno 2017
ROMA - Via libera dalla Cassazione all'applicazione di massa, ai divorzi ordinari tra coniugi dai redditi anche modestissimi, del verdetto Grilli che - con la sentenza 11507 depositata lo scorso dieci maggio - ha rivoluzionato il criterio di attribuzione dell'assegno di divorzio in favore del coniuge più debole mettendo in soffitta il suo diritto a conservare il tenore di vita matrimoniale. La Suprema Corte, infatti, con la sentenza 15481 depositata ieri, ha deciso che non serve alcun intervento delle Sezioni Unite per calmierare l'effetto della sentenza che prende il nome dall'ex ministro dell'Economia che ha fatto da pesce pilota nell'affermazione di questo nuovo indirizzo, e che i nuovi principi devono essere applicati d'ufficio dai supremi giudici che hanno l'obbligo di uniformarsi alle ultime novità in diritto quando decidono le cause.
Così è stato accolto il ricorso di un funzionario romano in pensione con duemila euro al mese e un tfr da 61mila euro che tutti i mesi, per «evidente divario economico tra le parti» e per consentirle «un tenore di vita in linea con la convivenza», doveva versare cento euro alla ex moglie che aveva una pensione di 1141 euro. La Cassazione, dando ragione al reclamo dell'ex marito, ha stabilito che la Corte di Appello di Roma deve rivedere il caso e dunque senza prendere come riferimento il parametro del precedente tenore di vita. I supremi giudici inoltre rilevano che la ex moglie non aveva voluto depositare gli estratti conto bancari e anche questo è un elemento sul quale i giudici di merito devono riflettere.

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