Imu e Tasi, un conto da dieci miliardi. Padova tra le città più care

Domenica 11 Dicembre 2016
Imu e Tasi, un conto da dieci miliardi. Padova tra le città più care
Appuntamento alla cassa per i cittadini che possiedono un immobile diverso dalla prima casa. Il fisco chiama al pagamento del saldo per l'Imu e la Tasi entro il 16 dicembre, in pratica entro il prossimo venerdì. La scadenza non riguarda chi possiede una prima casa, che già era esentato dall'Imu e che da quest'anno - grazie alla legge di Stabilità dello scorso anno - non deve pagare nemmeno la Tasi. Anche gli inquilini, se la casa affittata è un'abitazione principale non di lusso, non pagano la propria quota. I contribuenti non dovrebbero avere brutte sorprese: i Comuni, infatti, non possono aumentare le aliquote se non in caso di dissesto finanziario. Tutti, però, possono diminuirle.



Un rapporto della Uil calcola che il conto del saldo, dopo l'abolizione della Tasi sull'abitazione principale, sarà quest'anno di 10,1 miliardi di euro (20,2 miliardi di euro in totale) e il costo medio complessivo dell'Imu/Tasi su una seconda casa sarà di 1.070 euro medi (535 euro da versare per il saldo), con punte di oltre 2 mila euro nelle grandi città. Il record va a Roma, Milano e Bologna, ma nella lista delle 10 città più care ci sono anche Padova e Venezia rispettivamente con 1.471 e 1.457 euro. Le città meno care sono Asti (58 euro) e Gotizia (582). «Il consiglio migliore è quello di verificare le aliquote deliberate dai singoli comuni per il 2016», afferma il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. Quest'anno, poi, bisogna tener conto della riduzione del 50% di Imu e Tasi per gli immobili concessi in comodato ai figli (o ai genitori) e dello sconto del 25% per le seconde case date in affitto con canone concordato.

TERRENI - Non solo le prime case da quest'anno non pagano nè l'Imu nè la Tasi. Lo stesso vale per i terreni agricoli. Non pagano, poi, le pertinenze dell'abitazione principale (una per categoria catastale). Ma attenzione: le case e ville di lusso (A/1, A/8 e A/9) continuano a dover pagare l'imposta e inoltre per i cittadini residenti all'estero e iscritti all'Aire l'esenzione vale per una sola unità immobiliare.

ALIQUOTE - Dovrebbero essere poche le variazioni di aliquote introdotte quest'anno. Molti comuni le hanno confermate, anche perché non possono essere aumentate (se non per i Comuni che hanno dichiarato dissesto). In questo caso il calcolo è semplice: a giugno si è pagata metà dell'imposta del 2015, ora va versata l'altra metà. Il suggerimento migliore è verificare le delibere sul sito delle Finanze (www.Finanze.it) che è l'unico a far fede.

AFFITTI - Per le seconde case in affitto c'è una importante novità. Gli immobili affittati con canone concordato hanno uno sconto del 25% sull'imposta dovuta: poteva essere applicato già nell'acconto pagato a giugno ma, se così non è stato, la riduzione va applicata alleggerendo il saldo. Le tipologie di affitto con lo sconto sono: i contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo; i contratti per studenti universitari oltre i 6 mesi; i contratti transitori (da 1 a 18 mesi), se stipulati nei Comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti applicando gli Accordi territoriali (aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania; Comuni confinanti con tali aree; altri Comuni capoluogo di provincia). Per la Tasi, poi, l'imposta dovuta va divisa tra inquilino e proprietario. Ma se l'inquilino abita nell'immobile e questo non è di lusso non deve pagare: gode di un'esenzione prima casa. La quota che spetta a ciascuno è indicata nelle delibere comunali. Senza indicazioni ufficiali l'affittuario paga il 10% e il resto il possessore.

COMODATO AI FIGLI - La legge di Stabilità del 2016 ha introdotto uno sconto del 50% per le case date in comodato a genitori o figli che le adibiscono ad abitazione principale. Un forte alleggerimento che prevede però severi paletti: il contratto deve essere registrato, il proprietario che dà in comodato l'immobile ne può possedere solo uno e risiedere o dimorare abitualmente nel comune nel quale è l'immobile dato al figlio. La riduzione si applica anche se, oltre all'immobile concesso a figli o genitori, il proprietario possiede anche un altro immobile nello stesso comune, adibito ad abitazione principale.

IL CALCOLO - Il meccanismo migliore è quello di calcolare l'importo dovuto per l'intero anno (aliquote più eventuali sconti) in base alle delibere valide per il 2016 e poi sottrarre agli importi quanto pagato a giugno. Il codice tributo per le seconde case (il caso più frequente) è il 3918 per l'Imu e il 3961 per la Tasi. Molti sono i siti che agevolano nei calcoli, tra questi «www.amministrazionicomunali.it» che però non calcola lo sconto per gli immobili con affitti concordati o dati in comodato ai figli.
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