Migranti, la sentenza della Cassazione: «Reato affidarli alla Libia, non è un porto sicuro»

Confermata la condanna al comandante che nel 2018 aveva riportato 101 persone

Domenica 18 Febbraio 2024 di Valentina Errante
Migranti, la sentenza della Cassazione: «Reato affidarli alla Libia, non è un porto sicuro»

La Libia non è un porto sicuro e affidare i migranti alla guardia costiera di Tripoli è un reato.

Adesso è la Corte di Cassazione a pronunciarsi con una sentenza storica e a porre fine a controversie e polemiche politiche che vanno avanti da dieci anni. Per i giudici riportare i migranti in Libia è una condotta che infrange il Codice di navigazione e le convenzioni internazionali e configura «l’abbandono in stato di pericolo di persone minori o incapaci e di sbarco e abbandono arbitrario di persone». Visto che, tra l’altro, tra i naufraghi c’erano cinque donne incinte e cinque bambini. La quinta sezione della Corte ha così reso definitiva la condanna a un anno della Corte d’Appello di Napoli per il comandante della Asso 28, un rimorchiatore della compagnia Augusta di supporto alle piattaforme petrolifere al largo della Libia, che operava per conto della società Mellitah Oil & Gas, gestita da Noc, la compagnia petrolifera statale libica. Il comandante, nel luglio 2018, aveva soccorso 101 migranti e li aveva consegnati alla guardia costiera libica. E adesso le ong annunciano una class action «contro il governo e il ministro dell’Interno e il memorandum Italia-Libia», mentre le opposizioni insorgono.

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LE MOTIVAZIONI

I giudici chiariscono: «L’imputato prestava immediato soccorso ai migranti, tra i quali erano presenti donne in gravidanza e minori di anni quattordici - si legge - omettendo di comunicare nell’immediatezza, prima di iniziare le procedure di soccorso, ai centri di coordinamento e soccorso competenti, l’avvistamento e l’avvenuta presa in carico delle persone, agendo in violazione delle procedure previste per le operazioni di soccorso». Inoltre ometteva «di identificare i migranti, di assumere le informazioni in ordine alla loro provenienza e nazionalità, sulle loro condizioni di salute, di sottoporli a visita medica, di accertare la loro volontà di chiedere asilo, nonché di accertare se i minori fossero accompagnati o soli». Seguendo le indicazioni di un funzionario libico mai identificato, il comandante «riconduceva i 101 naufraghi imbarcati, facendoli trasbordare su una motovedetta libica, procurando ad essi un danno grave, consistente nel loro respingimento collettivo, quale condotta vietata dalle convenzioni internazionali».

In base a quanto accertato dagli inquirenti dalla piattaforma sarebbe arrivata al comandante la richiesta di imbarcare un soggetto di nazionalità libica «ufficiale di dogana libico» che avrebbe suggerito al comandante di dirigersi verso le coste di Tripoli. Ma i giudici sottolineano: «A confermare l’assenza di un’autorità legittima che impartisse gli ordini, la circostanza che l’identità del presunto ufficiale rimase ignota a bordo del natante e che l’ufficiale di dogana - che in vero indossava una tuta in uso sulla piattaforma petrolifera, come riferiscono alcuni testimoni — non fosse in collegamento con il Centro di coordinamento libico, che ore dopo ancora non sapeva del salvataggio, del numero di migranti, della destinazione degli stessi». 

PORTO SICURO

La Corte spiega che l’imputato ha «omesso di comunicare nell’immediatezza, prima di iniziare le attività d soccorso e dopo averle effettuate, ai centri di coordinamento e soccorso di Tripoli e all’Imrcc di Roma, in assenza di risposta dei primi, l’avvistamento e l’avvenuta presa in carico». Violando «le procedure previste dalla Convenzione di Solas e dalle direttive dell’Organizzazione marittima Internazionale». E aggiungono: «La Corte di giustizia evidenzia sia precondizione della “sicurezza” dello Stato, in relazione ai diritti della persona rifugiata, la sottoscrizione della Convenzione di Ginevra e della Convenzione Edu, mentre la condizione di “sicurezza” è l’effettivo rispetto di tali normative. Come si è già evidenziato, come anche risulta nel caso in esame dalle sentenze di merito, la Libia non ha mai sottoscritto la Convenzione di Ginevra, e neanche la Convenzione Edu». 

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Il comandante, anche di una nave privata, spiegano i giudici, «è un incaricato di un pubblico servizio relativamente al salvataggio in mare di persone e cose, nelle stesse forme richieste per gli analoghi doveri di salvataggio per le navi militari o comunque statali e in assenza dei poteri tipici della funzione pubblica». Per questo il salvataggio «al quale è tenuto il comandante della nave, deve essere adempiuto sulla scorta delle indicazioni dei centri di coordinamento competenti per la Convenzione Sar e, una volta operato il salvataggio, il comandante deve procedere alla consegna in porto sicuro, oltre a dovere adempiere durante il viaggio a una serie di obblighi di custodia e cura quanto ai naufraghi a bordo, in relazione ai profili sanitari, di identificazione, di conoscenza della volontà degli stessi di voler chiedere la protezione internazionale, dovendo infine anche denunciare l’evento del salvataggio quale evento straordinario al primo porto». Circostanze che, nel luglio 2018, non si sono verificate.

Ultimo aggiornamento: 19 Febbraio, 08:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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