Quale risarcimento per gli eredi delle vittime? La liberatoria che i passeggeri hanno firmato può ostacolare l'azione legale? Cosa prevede il diritto italiano e quello dei Paesi coinvolti? A queste domande risponde l'Avv. Luca Pasquini, esperto in diritto assicurativo, dello Studio Carbonetti e Associati.
Quale legge si applica?
Nella vicenda in esame siamo in presenza di una responsabilità nello svolgimento di un’attività pericolosa.
Su chi ricade la prova?
Per quanto attiene il profilo della responsabilità (disciplinata dall’art. 2050 c.c.), in queste situazioni si assiste ad una inversione dell’onere della prova poiché sussiste una presunzione di responsabilità del soggetto danneggiante/esercente attività pericolosa che può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
In altri termini, mentre nell’ipotesi di danno inferto a seguito di attività non pericolosa, spetta al danneggiato, oltre che la prova del nesso causale, anche quella della colpa del danneggiante, in caso di attività pericolosa è il danneggiante che, per liberarsi dalla responsabilità, deve provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
La liberatoria firmata che valore ha?
In questo scenario, eventuali dichiarazioni liberatorie da parte del danneggiato risultano, sostanzialmente, prive di effetti e non idonee a scriminare o attenuare la responsabilità del danneggiante, rilevando, a tal proposito, esclusivamente la diligenza tenuta da quest’ultimo in relazione alle circostanze del caso.
In Italia - pur non constando precedenti simili alla tragedia del Titan - in più occasioni la Giurisprudenza ha accertato la responsabilità del vettore nel trasporto in barca dei subacquei (attività qualificata come pericolosa), anche in ipotesi di liberatoria firmata da quest’ultimi, laddove il vettore non avesse adottato tutte le misure offerte dalla tecnica e a propria disposizione, secondo le circostanze del caso, al fine di scongiurare l’evento dannoso patito.
Conseguentemente, in ipotesi di applicazione del diritto italiano, né la OceanGate, né la Compagnia Assicurativa di detta società potrebbero utilizzare la liberatoria preventivamente firmata dai poveri esploratori rimasti nel Titan, per rifiutare il risarcimento agli eredi di quest’ultimi.
Cosa prevedono gli altri ordinamenti?
Guardando all’estero, il concetto di pericolosità di una attività è, sostanzialmente, presente in tutte le giurisdizioni ed è considerato come criterio di imputazione di speciale responsabilità. Quello che cambia è l’efficacia da attribuire alle eventuali liberatorie.
Nell’Ordinamento giuridico francese, per esempio, è stato affermato che la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 1384 del Code Civil trova spazio nel caso di esercizio della nave.
Nel sistema di common-law è stata, invece, elaborata la categoria dei c.d. “dangerous chattels” cioè di oggetti o sostanze pericolose, il cui possesso e utilizzo può dar luogo ad una “strict liability”.
Come intervengono le assicurazioni?
Negli Stati Uniti, peraltro, l’eventuale responsabilità di un’azienda, anche a fronte di eventuali liberatorie previamente acquisite dal danneggiato, dipende dalle leggi dello Stato dove la medesima azienda opera.
La partita del risarcimento spettante agli eredi dei soggetti coinvolti nella tragedia del Titan è, dunque, aperta e tutta da giocare innanzi alle Corti competenti.
L’auspicio è che la OceanGate abbia adeguata copertura assicurativa (vi sono alcune compagnie assicurative come Lloyd’s, Generali e Allianz, che offrono coperture anche per operazioni ad alto rischio) e che la normativa applicabile offra spazi per contestare l’opponibilità della liberatoria firmata dai dispersi.