Pensione ai lavoratori precoci:
bastano 41 anni di contributi

Lunedì 25 Settembre 2017 di Bruno Benelli
Pensione ai lavoratori precoci: bastano 41 anni di contributi
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Gli altri requisiti per il congedo anticipato: essere invalidi, disoccupati per licenziamento, oppure assistere familiari disabili

Pensione anticipata per i lavoratori precoci: bastano meno anni di contributi rispetto alla generalità dei casi. Ma è bene precisare che la possibilità è prevista solo per i lavoratori precoci in ben determinate condizioni, perciò non per tutti, come molti hanno creduto. Occorre stare con i piedi a terra e controllare con attenzione quel che dice la legge di stabilità 2017, dato che il beneficio è a portata di mano per chi, oltre alla “precocità”  è disoccupato per licenziamento, è invalido, oppure cura e  assiste familiari disabili e infine, svolge lavori particolarmente pesanti o usuranti (basta una sola di tali condizioni).
 
L’anzianità contributiva
 
Per la pensione anticipata  è ridotta di un anno e 10 mesi per gli uomini e di dieci mesi per le donne consentendo perciò di andare a casa con 41 anni di contributi (2.132 settimane contributive), qualunque sia l’età anagrafica. E la conseguente pensione viene calcolata in stretta relazione con il numero dei contributi versati senza introdurre penalità sulle rate finali. Questa disciplina – da lungo tempo invocata dai lavoratori e veicolata dai sindacati – è però riservata solo a determinate categorie di lavoratori, che abbiano una specifica categoria professionale o siano in particolari condizioni personali e soggettive meritevoli di una particolare tutela.
Entriamo nel dettaglio e iniziamo a vedere chi sono gli interessati e il tipo di lavoro svolto. Sono lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ( coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo entro il 19° anno di età e che perciò hanno contributi versati prima dell’anno 1996 e quindi hanno titolo alla pensione calcolata con il sistema misto (retributivo e contributivo). Attenzione, il richiamo all’attività effettiva esclude che si  possa tenere conto della contribuzione figurativa (esempio: servizio militare) dei riscatti relativi a periodi non legati al rapporto di lavoro (esempio: corso di laurea), e dei periodi di inoccupazione coperti dalla contribuzione volontaria.
 
Categorie escluse
 
Sono esclusi dal novero dei lavoratori precoci le persone iscritte a forme di previdenza obbligatorie di natura privata come i liberi professionisti (avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti, medici), gli iscritti presso l'Inpgi (giornalisti) e i parasubordinati iscritti alla gestione separata dell'Inps. Tutti i lavoratori finora nominati devono trovarsi  in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria. Non basta lo stato di disoccupazione. Gli interessati devono avere integralmente riscosso una prestazione Inps contro la disoccupazione (mobilità, indennità di disoccupazione, Naspi) da almeno tre mesi.
Altra condizione per accedere alla pensione dei 41 anni è quella di essere lavoratori dipendenti o autonomi che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (cioè genitori o figli, unici parenti di primo grado).
 
Ridotta capacità lavorativa
 
Un’ulteriore condizione per  lavoratori dipendenti o autonomi: avere  una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni Asl per il riconoscimento dell'invalidità civile, almeno pari al 74%.
Ultima condizione: essere  lavoratori dipendenti compresi nelle undici professioni individuate nella tabella allegata alla legge che svolgono da almeno sei anni in via continuativa: a) attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (esempio: edili, camionisti, insegnanti scuola infanzia, operatori ecologici, ecc.), b) oppure mansioni usuranti o notturne (catena di montaggio, lavori ad alta temperatura, sottoterra ecc.).
 
Ultimo aggiornamento: 10:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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