Superbonus, come salvarsi da stop sconto e fattura e cessione del credito? Il 4 aprile l'ultima possibilità

Mercoledì 3 Aprile 2024
Superbonus, come salvarsi da stop sconto e fattura e cessione del credito? Il 4 aprile l'ultima possibilità

Superbonus. Niente stretta nei comuni terremotati tra Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche, ma per tutti gli altri è corsa contro il tempo per mettersi in regola con il Fisco.

Così da mantenere lo sconto in fattura e la cessione del credito.

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Superbonus, l'ultima stretta

L'ultimo decreto sul Superbonus, con la cancellazione di queste opzioni per i crediti edilizi, è operativo. A doversi muovere è chi era in regola con gli altri criteri, ma ha fatto un errore o non ha comunicato all'Agenzia delle Entrate di aver optato per lo sconto in fattura e la cessione del credito rispetto ai lavori del 2023. Se non lo farà entro il 4 aprile dovrà pagare la fattura, per poi scontarla dalle imposte della dichiarazione dei redditi in più anni.

Remissione in bonis

La tagliola si aggiunge al fatto che il blocco alla cessione varrà anche per chi ha inviato la Comunicazione di inizio lavori (Cila) entro il 16 febbraio di un anno fa, quindi in tempo utile, ma poi non ha ancora effettuato pagamenti.

È stata portata infatti al 4 aprile la scadenza per la cosiddetta "remissione in bonis", che consentiva di effettuare o correggere eventuali comunicazioni di cessione del credito pagando 250 euro di sanzione fino al 15 ottobre prossimo. Ora non farlo comporterà l'impossibilità a cedere il credito e il ritorno al regime della detrazione sulla dichiarazione dei redditi. Lo sconto sulla dichiarazione, per il valore degli importi dei lavori, rischia però di non poter essere utilizzato da chi ha redditi bassi o è incapiente, non avendo imposte da scontare.

Il testo finale conferma invece che lo stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito non si applicherà agli immobili danneggiati dai terremoti nel centro (Esclusa l'EmilIa Romagna). Ma con un "paletto": la deroga - è scritto nel testo - «trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici che si sono verificati il 6 aprile 2009».

Chi è coinvolto

A essere coinvolto dalla facilitazione per i lavori agevolati dai bonus edilizi realizzati nel 2023 sarà solo chi ha potuto ancora optare per lo sconto in fattura e per la cessione del credito perchè rientra nelle deroghe al divieto introdotto a inizio 2023. Sono:

  • lavori con titolo abilitativo presentato o richiesto entro il 16 febbraio 2023;
  • spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • spese per interventi su Iacp e aree del cratere sismico.

La normativa che regola l'ottenimento dei bonus edilizi prevede che le comunicazioni relative alla cessione del credito e allo sconto in fattura siano inviate all’Agenzia delle Entrate. 

I chiarimenti delle Entrate

L'ultima circolare numero 6 dell’8 marzo scorso, pubblicata sul portale istituzionale dell'Agenzia, fornisce chiarimenti sui casi in cui si può richiedere l’annullamento e sulla procedura da seguire. 

I casi presi in esame sono i seguenti:

  • quando la cessione è stata accettata per errore del cessionario, che voleva rifiutarla;
  • se il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata tramite l’apposita piattaforma.

L'Agenzia chiarisce che può intervenire solo su richiesta dei soggetti interessati, i quali dovranno richiedere il rifiuto secondo le istruzioni fornite. Il rifiuto può essere chiesto esclusivamente in questi casi:

  • se la cessione si riferisce a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito o scelta per l’utilizzo in compensazione attraverso il modello F24. Questa modalità di fruizione può essere revocata attraverso l’apposita funzione della piattaforma dell’Agenzia;
  • se la cessione riguarda crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità. In tal caso sarà ridotto il plafond del soggetto.

Cosa fare in caso di rifiuto

Se poi il rifiuto viene accolto, i crediti tornano nella disponibilità del cedente. Se l’operazione di rifiuto, invece, non può essere eseguita la richiesta verrà scartata. I soggetti ricevono una comunicazione in merito all’operazione, ma lo stato potrà essere monitorato ancora tramite la piattaforma della cessione del credito.

Per il rifiuto della comunicazione per la cessione del credito i soggetti devono compilare il modello denominato “Richiesta di rifiuto della cessione dei crediti (articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)”. Va quindi sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente e inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

In caso di firma autografa deve quindi essere allegata copia del documento di identità dei di cedente e cessionario. Nel documento di prassi viene sottolineato che: «Eventuali istanze già trasmesse all’Agenzia delle entrate con differenti modalità dovranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni contenute nella presente circolare».

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