Reddito di cittadinanza.
L'ente spiega che la proroga avviene automaticamente se le condizioni specificate si verificano prima della sospensione o entro il mese successivo. In caso contrario bisogna fare nuova domanda perché la ripresa dell'erogazione del Reddito di Cittadinanza decorrerà solo dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Reddito, quando si ferma
I percettori del Redddito e della pensione di cittadinanza mantengono il beneficio fino alla naturale scadenza, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel limite massimo di fruizione di 7 mensilità nel 2023. Limite da cui sono esclusi i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età e ai percettori del Reddito che sono stati presi in carico dai servizi sociali entro il 31 ottobre 2023 in quanto non «attivabili al lavoro».
Reddito, proroga automatica
L’Inps nella circolare del 6 ottobre scorso spiega che se uno dei componenti compie i 60 anni prima della settima mensilità o nel mese successivo l’erogazione della prestazione prosegue senza soluzione di continuità.
Lo stesso nel caso di nascita di un figlio o in presenza di nuova disabilità accertata: se la nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) è presentata entro il settimo mese di fruizione del Reddito di cittadinanza o in quello successivo, l’erogazione del beneficio proseguirà automaticamente, senza soluzione di continuità.
Reddito, nuova domanda
Se, invece, il requisito anagrafico del 60esimo anno di età è raggiunto dopo il primo mese di sospensione (ad esempio, prestazione sospesa a luglio 2023 e requisito maturato da settembre in poi 2023) o la DSU venga presentata successivamente alla intervenuta sospensione, sarà necessario presentare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza. La domanda non sarà bloccata e l’erogazione della misura decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Reddito, perdita requisiti
Nel caso di perdita di uno dei requisiti che hanno consentito in origine la prosecuzione della fruizione del RdC oltre le sette mensilità (es. il decesso del componente che aveva 60 anni o per il compimento della maggiore età del minore). In questo caso, spiega l’Inps, il nucleo familiare cesserà dalla fruizione del beneficio entro la settima mensilità o, se superata, dalla mensilità di fruizione in cui si è verificato l’evento.