Da alcuni giorni l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato on line il nuovo 730, da presentare entro il 30 settembre, per pensionati e lavoratori dipendenti. Il nuovo modello tiene conto delle novità normative introdotte per l’anno d’imposta 2020. Si va dal trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati al Superbonus 110%, dalla detrazione delle spese per il rifacimento delle facciate degli edifici alla detrazione d’imposta per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, dal bonus vacanze al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica.
Tuttavia c’è un elemento importante che deriva dalla legge di Bilancio per il 2020, nella quale è prevista una norma sulla tracciabilità delle spese per detrazioni fiscali del 19% che impone ai contribuenti di pagare con strumenti tracciabili (ad esempio Bancomat o Carte di credito) tantissime spese detraibili, ad esclusione dei soli acquisti di medicinali e dispositivi medici, che saranno pagabili in contanti, così come le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.
In pratica le spese detraibili nel 2020 sono sempre le stesse, ma è cambiato il metodo di pagamento richiesto per fruire della detrazione.
SOLO CASHLESS
Ma restano altre spese sanitarie, quali ad esempio visite medici o professionisti privati, ricoveri, interventi chirurgici, esami clinici, cure, ecografie, in strutture private non accreditate al Servizio sanitario per le quali scatta l’obbligo di pagamento tramite bancomat, carta di credito, assegno bonifico o bollettino postale. Il contribuente può dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.
In mancanza - è spiegato nelle istruzioni - l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte di chi incassa le somme, di chi cede il bene o di chi effettua la prestazione di servizio. Nulla cambia per quanto riguarda le detrazioni del 26, 30 e 35% o del 90 per cento (quest’ultima aliquota si applica ai premi relativi ad assicurazioni per il rischio sismico stipulate contestualmente alla cessione all’impresa assicurativa della detrazione al 110%). Occorre tra l’altro ricordare che i professionisti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie avranno più tempo per inviare i dati relativi al 2020. Gli operatori, infatti, rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio, avranno 8 giorni in più per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati.