Rottamazione quater al rush finale.
Gli eventuali morosi, in pratica, saranno poi obbligati a versare tutte le tasse non onorate in un'unica soluzione con tanto di carico di sanzioni, multe, aggi e interessi. Questa prima rata, è bene ricordarlo, è solo la tappa iniziale di un percorso molto articolato. La Rottamazione quater prevede infatti un versamento unico (privo di interessi) oppure in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% della somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo.
Rottamazione quater cartelle, in scadenza i primi pagamenti: come funziona e chi può aderire
I CANALI
Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023. Per pagare i moduli allegati alla "Comunicazione delle somme dovute" della definizione agevolata, oltre al servizio "Pagaon-line", è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri prestatori di servizi di pagamento aderenti al nodo pago Pa. In alternativa, è attivo il nuovo servizio di domiciliazione bancaria disponibile nella sezione "definizione agevolata" in area riservata, che consente di attivare o revocare l'addebito diretto delle rate sul conto corrente, anche intestato ad altro soggetto se autorizzato.
Occorre ricordare che la Rottamazione quater riguarda tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1°gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli contenuti in cartelle non ancora notificate; interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione; già oggetto di una precedente misura agevolativa (la cosiddetta Rottamazione e/o saldo e stralcio), anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento. Sono invece escluse le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.