Cartelle esattoriali, nuova chance per i Comuni che decidono di aderire allo stralcio sotto i 1000 euro.
Stralcio cartelle, il termine
Agenzia Riscossione - spiega una nota dell'amministrazione fiscale - ha pubblicato sul proprio sito internet le istruzioni e i moduli aggiornati con le novità previste dal decreto Milleproroghe sull'annullamento dei debiti fino a mille euro. Da lunedì 6 marzo, è dunque disponibile online il modulo che gli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (per esempio i Comuni), devono utilizzare per comunicare, entro il 31 marzo 2023, la decisione di aderire allo stralcio «integrale» dei debiti fino a mille euro riferiti al periodo 2000-2015.
La modifica
La legge di conversione del decreto Milleproroghe, infatti, ha esteso anche a tali enti la possibilità di deliberare l'annullamento dell'intero importo affidato alla riscossione, ampliando così quanto previsto dalla Legge di Bilancio che prevedeva, in assenza di un provvedimento contrario da parte dell'ente, l'annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi (c.d. stralcio parziale). La Legge ha stabilito inoltre lo slittamento, dal 31 gennaio al 31 marzo 2023, del termine entro il quale gli stessi enti devono deliberare l'eventuale non applicazione dello stralcio «parziale» e comunicare il relativo provvedimento all'agente della riscossione.
Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione «Enti Creditori», sono presenti le informazioni e i moduli da utilizzare sia per la comunicazione del provvedimento di applicazione dello stralcio «integrale» sia per i provvedimenti di diniego dell'annullamento «parziale», da inviare esclusivamente all'indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) indicato nei moduli, insieme a una copia del provvedimento stesso.
La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l’annullamento automatico ("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di: interessi per ritardata iscrizione a ruolo; sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973). L’annullamento automatico di tipo “parziale” non riguarda invece le somme dovute a titolo di: capitale; rimborso spese per procedure esecutive; diritti di notifica.
Sanzioni amministrative e multe
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada (DLgs n. 285/1992), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento “parziale” riguarda esclusivamente gli interessi (compresi quelli di cui all’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR. n. 602/1973) e non le predette sanzioni (che vengono quindi considerate come somme dovute a titolo di “capitale”).
Gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali hanno potuto esercitare (Legge di Bilancio 2023) la facoltà di non applicare l’annullamento parziale adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, pubblicato sul proprio sito istituzionale e trasmesso, entro la stessa data, all’Agente della riscossione.
Stralcio parziale
La Comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dell’annullamento automatico “parziale” (art. 1, commi 227 e 228, della Legge n. 197/2022) può essere effettuata da parte degli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali trasmettendo all’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 31 marzo 2023, esclusivamente all’indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it: il modulo - pdf compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella Enti Creditori Beneficiari) firmato digitalmente e rinominato con il suddetto Codice ente creditore (es. 98765.PDF); copia del provvedimento adottato.
Stralcio integrale
La Comunicazione di adozione del provvedimento di applicazione dell’annullamento automatico “integrale” (art. 1, comma 222, della Legge n. 197/2022) può essere effettuata dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali trasmettendo all’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 31 marzo 2023 esclusivamente all’indirizzo PEC comma229-bis@pec.agenziariscossione.gov.it: il modulo - pdf compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella Enti Creditori Beneficiari) firmato digitalmente e rinominato con il suddetto Codice ente creditore (es. 98765.PDF); copia del provvedimento adottato.