Cambiano le regole per gli affitti brevi.
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IL PROVVEDIMENTO
La novità è illustrata nel provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate il 17 marzo scorso. L’obbligo riguarda anche i contratti di locazione breve sottoscritti con l’intervento di intermediari immobiliari o di chi gestisce i portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da affittare. E la comunicazione deve essere effettuata tramite i servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di stipula del contratto.
LA TIPOLOGIA DI AFFITTO
Per contratto di locazione breve si intende un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. A esso sono equiparati i contratti di sublocazione e quelli di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.
RITENUTE E VERSAMENTI
Gli intermediari che intervengono nel pagamento o incassano i canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve devono effettuare, su quelle somme, una ritenuta del 21%, da versare tramite modello F24. Se il beneficiario non opta in sede di dichiarazione dei redditi per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.