Mutuo e 730: il risparmio
può arrivare fino a 760 €

Lunedì 20 Giugno 2016 di Oliviero Franceschi e Alberto Martinelli
Mutuo e 730: il risparmio può arrivare fino a 760 €
Prevista una detrazione del 19% su un massimo di 4mila euro di interessi


In attesa dell’eventuale proroga per il modello 730, i contribuenti sono alla caccia delle opportunità di risparmio: e tra le ever green ci sono proprio gli interessi sul mutuo.
 
Le spese che aiutano

I contribuenti sperano nella proroga della presentazione  del modello 730, che voci di corridoio assicurano slitterà al 22 luglio. C’è comunque tempo per ricontrollare e cercare le ricevute e le fatture delle spese amiche, quelle che potrebbero consentire di portare una bella sommetta in entrata. Nelle puntate precedenti abbiamo già iniziato ad occuparci delle spese detraibili e deducibili. La casa, tra il mutuo stipulato per l’acquisto, le spese per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, quelle di risparmio energetico, il bonus arredi e la nuovissima deduzione del 20% per l’acquisto di immobili destinati alla locazione, gioca un ruolo significativo: In questa puntata tratteremo la prima voce in ordine di importanza, la detrazione degli interessi per il mutuo. 
 
Mutuo bancario

Cominciamo con una delle voci maggiormente presenti nei 730 dei contribuenti italiani. Infatti per acquistare le mura domestiche molte volte si ricorre all’aiuto di un mutuo bancario. E in estate qualcosa torna indietro nelle tasche dei contribuenti: nel 730/2016 ad esempio sarà possibile diminuire l’importo da versare al fisco, riportando nella riga E7 fino a 4.000 euro di interessi sui mutui stipulati per acquistare l’abitazione principale. Su questi, chi presta l’assistenza fiscale, calcolerà poi la detrazione del 19% per un eventuale rimborso massimo di 760 euro, che avverrà  direttamente in busta paga o sul rateo della pensione.
 
Mutuo per abitazione principale

Per i mutui finalizzati all’acquisto dell’abitazione principale, le regole da rispettare per detrarre gli interessi sono molte. Per avere diritto alla detrazione occorre essere acquirenti dell’immobile e contraenti  del contratto di mutuo ipotecario. Inoltre vanno indicati gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati nel 2015 per i mutui ipotecari, a prescindere dalla scadenza della rata.
Per i mutui stipulati prima del ‘93, lo “sconto” spetta su un importo massimo di 4.000 euro per ciascun intestatario, a patto che abbiate adibito l’immobile ad abitazione principale alla data dell’8/12/93 e che, negli anni successivi, non abbiate variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Se nel corso del 2015 l’immobile non è stato più utilizzato come abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro, a partire dallo stesso anno, potete usufruire della detrazione del 19% su un importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.
 
Mutui contratti dopo il 1993

Viceversa, per i mutui stipulati dopo il 1° gennaio 1993, se il mutuo è intestato a più persone (oppure in caso di più mutui relativi all’acquisto dello stesso immobile), il limite si riferisce al totale degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati complessivamente nell’anno. Ad esempio, marito e moglie comproprietari dell’abitazione principale e cointestatari in parti uguali del relativo mutuo, possono indicare nella riga E7 al massimo 2.000 euro ciascuno. Se il mutuo è cointestato con il coniuge, ma uno dei due è fiscalmente a carico dell’altro, lo sconto spetta a quest’ultimo per entrambe le quote di interessi passivi.
La detrazione d’imposta si può sfruttare anche se l’appartamento costituisce l’abitazione principale di un familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo) dell’acquirente (intestatario del contratto di mutuo). Bonus garantito anche quando il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’immobile.
Semplificando un po’, per i mutui stipulati dal 1° gennaio 2001, per usufruire della detrazione l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e questo deve essere avvenuto l’anno precedente o successivo alla data di stipula del mutuo.
 
Col divorzio interessi in fumo?

In caso di separazione legale con abbandono (si fa per dire) della casa da parte del proprietario dell’immobile, anche il coniuge separato rientra ancora tra i familiari fino a quando non interviene l’annotazione della sentenza di divorzio e, quindi, si può continuare a sfruttare la detrazione degli interessi. In caso di divorzio, invece, il coniuge che ha lasciato l’appartamento e trasferito altrove la propria dimora abituale può detrarre gli interessi passivi solo se nell’appartamento continuano a vivere i figli o altri familiari (l’ex coniuge non è più un familiare). 
 
Interessi proporzionali al prezzo della casa

Se l’importo del mutuo supera il costo di acquisizione dell’immobile (comprese le spese notarili, le imposte e gli altri oneri accessori relativi all’acquisto) gli interessi da detrarre vanno calcolati con la seguente formula:
costo di acquisizione dell’immobile X interessi pagati nel 2015 /capitale dato in mutuo.
 
Un codice ad hoc per gli altri mutui

Le spese per i mutui diversi da quelli stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale si indicano nelle righe da E8 a E12, con un codice a parte: “8” per i mutui ipotecari stipulati prima del ’93 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale (ad esempio, la casa al mare o un negozio); “9” per i mutui (anche non ipotecari) stipulati nel 1997, per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici; “10” per i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998, per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale; “11” per i prestiti e mutui agrari di ogni specie.

Continua
 
 
Hanno collaborato Daniele Cuppone ed Enrico Rabitti
 
Ultimo aggiornamento: 11:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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