Finanza Islamica, anche l'Italia si prepara a dettare le regole

Martedì 20 Giugno 2017 di Giovambattista Palumbo*
Una banca islamica
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E’ stato recentemente presentato alla Camera il Disegno di legge n. 4453, di iniziativa dei deputati Bernardo, Abrignani, Ciracì, Fragomeli, Fregolent, Fucci, Giampaolo Galli, Gasparini, Rubinato, Schirò e Squeri, con il quale si sono poste interessanti basi per il trattamento fiscale delle operazioni di finanza islamica. Il disegno di legge propone in particolare soluzioni e modifiche normative per rendere compatibili con il sistema fiscale italiano istituti tipici della finanza islamica, come quelli di murabaha, ijarah, istisna’a, e sukuk.

Il giudizio di compatibilità degli strumenti giuridici ed economici, in base alla legge islamica, si basa del resto su due criteri fondamentali: l’impresa non deve svolgere un’attività contraria alla Shari’a, quali, per esempio, la produzione e commercializzazione di alcolici e di carne suina, la pornografia, il gioco d’azzardo e comunque qualsiasi altra attività moralmente riprovevole; nel caso di imprese che ricorrano anche all’indebitamento sui mercati finanziari convenzionali, queste devono rientrare entro determinati coefficienti di performance, calcolati sul capitale di rischio, al fine di non dover ricorrere ad un eccessivo ricorso al prestito ad interesse.

La presenza degli istituti di finanza islamica si fa del resto sentire sempre più anche nel mondo occidentale. Alcuni istituti finanziari occidentali hanno aperto da tempo rami aziendali che operano secondo la Shari’a (Abn-Amro olandese, Citibank americana, Dresdner tedesca, Unione delle banche svizzere). E già nel 2002 è stato creato l’Islamic International Financial Market (IIFM), al fine di migliorare l’integrazione e il coordinamento degli intermediari islamici a livello globale, favorendo il consolidamento del mercato internazionale degli strumenti finanziari islamici e lo sviluppo di un mercato secondario islamico.

Il problema principale, riguardo al mercato secondario, resta però quello della negoziabilità dei titoli islamici: secondo la legge islamica, infatti, un debito non può essere venduto se non per il suo valore nominale.Per rimediare a tali ostacoli si ricorre allora ai sukuk, che, per assolvere la loro funzione primaria di generare liquidità a breve, in conformità con i principi del diritto islamico, non sono assimilabili a titoli di credito/debito, dovendo invece tendere a “materializzarsi” e ad incorporare una porzione di un diritto su un bene materiale sottostante.

I sukuk sono quindi simili, in sostanza, alle obbligazioni tradizionali garantite da attività, ma invece di basarsi su un tasso di interesse, il ricavo per gli investitori deriva dall'affitto o vendita di attività tangibili che valgono da sottostante, in primis beni immobili. Mentre, dunque, l'obbligazionista “tradizionale” riceve a scadenze predeterminate il pagamento delle cedole, nel caso del sukuk il cliente ha diritto sia ai profitti generati dalle attività che ai ricavi da realizzo degli stessi.

Al pari delle obbligazioni più conosciute, la durata del sukuk è predeterminata, va da tre mesi per quelli simili ai nostri Bot ad un massimo di cinque/dieci anni. E in particolare:

- il Murabahah, un contratto diviso in due parti: il cliente chiede alla banca di acquistare un bene al suo posto, la banca, dopo un certo periodo, chiede al cliente di ricomprare il bene con una maggiorazione di prezzo e a rate.
- l'Istisnah, un contratto di acquisto di beni fatti su commessa e pagato al costruttore in base all'avanzamento lavori.
- l'Ijarah, simile al leasing, per cui la banca compra e affitta i beni al cliente dietro pagamento di un compenso. I termini sono stabiliti in anticipo e il proprietario del bene rimane sempre la banca.

E infine, appunto i sukuk, valori mobiliari assimilati alle obbligazioni. La competitività dei sukuk sui mercati finanziari internazionali è stata del resto confermata già nel 2004 dall’emissione sul listino della Borsa di Lussemburgo di ijara-sukuk, per un controvalore complessivo di 100 milioni dollari, da parte del Lander tedesco Sassonia-Anhalt.

L’attivo sottostante all’operazione (quello che, in sostanza, consentiva una “materializzazione” del titolo) era costituito da edifici di proprietà del Ministero delle Finanze tedesco, ceduti in gestione ad una società veicolo per cento anni in cambio del pagamento di un prezzo pari al valore dell’emissione. A sua volta la società veicolo ha poi ceduto gli immobili in leasing al ministero per cinque anni, garantendo quindi un flusso di denaro in grado di ripagare il rendimento dei titoli. Altre iniziative del genere dimostrano comunque come, ormai, la finanza islamica stia diventando una realtà concreta, ben radicata anche nel sistema finanziario occidentale. L'integrazione tra i due sistemi, occidentale e islamico, deve peraltro portare alla creazione di nuove forme giuridiche negoziali e a contratti di "compromesso", utilizzabili e legittimi in entrambe le prospettive e contesti.

Le banche islamiche hanno a tal fine introdotto delle forme di musharaka e mudaraba a scalare, in cui l’imprenditore ha la possibilità di riscattare la proprietà dell’impresa attraverso il trasferimento alle banche di profitti supplementari a fronte della cessione di quote sociali. Tanto premesso, la discrasia tra il sistema della finanza islamica e quella italiana e tra i relativi sistemi giuridici, in mancanza di adeguamenti, potrebbe comportare conseguenze fiscali, anche in termini accertativi. Con riguardo per esempio alle imposte dirette, l’applicazione dei principi contabili internazionali, potrebbe portare alla qualificazione (rectius: riqualificazione) delle operazioni di finanza islamica non in base alla forma giuridica, ma alla sostanza economica delle stesse.

La maggiorazione di corrispettivo che, in un’operazione di mutuo “islamico”, viene pagata dal cliente alla banca sul prezzo di riacquisto potrebbe dunque comportare una riqualificazione del mark up come interesse, con importanti conseguenze fiscali sia per i clienti che per le banche (basti pensare alla deducibilità degli interessi ai fini delle imposte sui redditi per il cliente e alla diversa qualificazione ai fini Irap per la banca). In altre fattispecie in cui l’interesse sui finanziamenti non viene applicato, del resto, il comportamento dell’Amministrazione Finanziaria è sempre stato piuttosto “restrittivo”. Non di rado, per esempio, i mutui concessi alle società controllate nell’ambito di un Gruppo sono gratuiti, senza cioè applicazione di interessi attivi sulla somma data in prestito.

Ma, ai sensi dell'art. 1815 del codice civile, il mutuatario è sempre tenuto alla corresponsione degli interessi al mutuante, "salva diversa volontà delle parti". E anche la Corte di Cassazione, dal canto suo, ha affermato che i finanziamenti si presumono fruttiferi di interessi. Ai fini fiscali, del resto, per i capitali dati a mutuo, gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto; se le scadenze non sono stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta e se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

Perché dunque, salvo apposite e specifiche modifiche normative, nel caso dei mutui islamici (che, come visto, non prevedono il pagamento di interessi) il comportamento dovrebbe essere differente? Per le imposte indirette, invece, per quanto riguarda l’esenzione di imposta per le operazioni di finanziamento, essendo vietata un’interpretazione estensiva delle ipotesi di esenzioni, l’esenzione stessa non dovrebbe essere applicabile a tali tipi di operazioni, le quali comportano comunque una doppia compravendita (con tutto ciò che ne segue in termini di doppia imposta di registro nei due passaggi dal venditore alla banca e dalla banca al cliente).

Insomma, la finanza islamica rappresenta senza dubbio un campo giuridico e fiscale molto complesso, con cui però, visto il carattere globale della nostra economia, è ormai necessario confrontarsi, approntando, anche normativamente, i dovuti correttivi e le opportune previsioni. Il punto di partenza deve dunque essere tecnico/giuridico.

Su due problematiche si dovrebbe in particolare focalizzare l’attenzione del legislatore: la neutralità fiscale dei prodotti Sharia compliant e il principio della tutela dei depositi. Anche in vista di tale adeguamento, tuttavia, anche solo come “tecnica” legislativa, non sembra del tutto opportuno citare direttamente nomi di strutture contrattuali islamiche nel corpo di una norma nazionale. Il legislatore inglese, per esempio, nell’affrontare la questione, ha evitato di citare i nomi dei contratti islamici, definendo delle nozioni generiche e specificando però precise condizioni entro le quali è possibile farvi rientrare i principali contratti islamici. In questo senso, è stato per esempio riconosciuto al canone di un’Ijara immobiliare o di un Musharaka, la stessa deducibilità fiscale degli interessi passivi di un mutuo. Una volta risolti i problemi di carattere fiscale e normativo, anche l’Italia potrà dunque svolgere un ruolo centrale nello sviluppo ed integrazione della finanza islamica.


*Direttore Osservatorio Politiche Fiscali Eurispes

 
Ultimo aggiornamento: 17 Ottobre, 17:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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