Anche per le unioni civili c'è la pensione di reversibilità

Lunedì 23 Gennaio 2017 di Bruno Benelli
Anche per le unioni civili c'è la pensione di reversibilità
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Novità previdenziali e assistenziali, in applicazione della legge n. 76/2016  


Unioni civili uguale matrimonio. E' questo è il risultato, uno dei risultati, del riconoscimento legale delle unioni civili tra due persone dello stesso sesso. Un risultato che, nel campo della previdenza e dell’assistenza sociale, ha ricadute non indifferenti e che porta a riconsiderare molti istituti e prestazioni, tra i quali quello della pensione ai superstiti. In caso di morte di uno dei due membri dell'unione civile al compagno superstite spetta, come nel caso di un coniuge, il diritto alla pensione ai superstiti, sotto forma di pensione di reversibilità (se il defunto è pensionato) o indiretta (se il defunto non è ancora pensionato). E, a seguire, c’è il diritto all'indennità di morte, ovvero il trattamento di fine rapporto (tfr) non pagato al titolare per via del decesso.
Ma il discorso non si ferma qui: molti altri sono i diritti riconosciuti dalla citata legge alle coppie omosessuali.  Ce lo ricorda lo stesso Inps con un apposito messaggio.
 
La tutela dei diritti
 
Con riferimento all’articolo 1, comma 20, della legge, che riferendosi alle unioni civili, dispone che “al solo fine di  assicurare  l’effettività  della  tutela  dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi  derivanti  dall'unione civile tra  persone  dello  stesso  sesso,  le  disposizioni  che  si riferiscono al matrimonio e  le  disposizioni  contenenti  le  parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque  ricorrono  nelle leggi, negli atti aventi forza  di  legge,  nei  regolamenti  nonché negli atti amministrativi e nei contratti  collettivi,  si  applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione  civile tra persone  dello stesso sesso”.
 
Il componente dell'unione equiparato al coniuge
 

Pertanto, a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.) e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge.
Come si vede l’Inps correttamente applica le nuove regole a tutto il sistema previdenziale. Perciò, ad esempio, in caso di richiesta di integrazione al minimo della pensione da parte di un soggetto, si dovrà fare riferimento anche al reddito del partner; identico discorso per la richiesta di maggiorazioni sociali sul trattamento minimo. Ugualmente quando si tratta l’argomento degli assegni familiari (in caso di lavoro autonomo) e di assegno al nucleo familiare (in caso di lavoro dipendente), richiesta di assegno sociale, ecc.
 
Prestazioni pensionistiche e previdenziali
 

Su tutta questa materia e sugli specifici “risvolti” l’Istituto di previdenza ha anticipato che con successivo messaggio fornirà  istruzioni procedurali inerenti alla gestione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali riconosciute in favore degli  interessati.
Per quanto riguarda la pensione ai superstiti grazie alla equiparazione alla figura del coniuge il compagno o la compagna hanno diritto al 60% della pensione già pagata al defunto o della pensione che sarebbe spettata al defunto  lavoratore.  E di riflesso, se costui/costei ha un reddito superiori ai limiti indicati ogni anno dalla legge, scatteranno le riduzioni della pensione nella misura del 25%, del 40% e infine del 50%.
E la presenza del “coniuge” non permetterà all’ eventuale unico figlio del defunto di  ricevere il 70% della pensione , e lo confinerà nella percentuale del 20%. Le spese derivanti da questa estensione dei benefici  previdenziali e assistenziali sono coperte dalla legge 76/16, ma la novità del sistema comporta uno stretto monitoraggio di esse, attraverso continue comunicazioni da parte dell’Inps al Ministro del lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
Ultimo aggiornamento: 24 Gennaio, 12:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA