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Giovedì 20 Giugno 2013  /  ultimo aggiornamento h 9:47

Rendite da locazioni: meno "sconto" sulle tasse

 
   
di Oliviero Franceschi

Dal 2013 sarà ridotta dal 15 al 5% la deduzione forfettaria
Tra le righe dei diversi provvedimenti emanati dal Governo nei mesi estivi sono presenti tante novità per il pianeta casa, alcune purtroppo negative. Tuttavia in alcuni casi potrebbe essere possibile parare il colpo. Ecco come affrontare le gelide piogge dell’autunno…
Locazioni: la deduzione scende dal 15 al 5%
Chi poteva sospettare che nel testo della discussa riforma del lavoro fossero presenti norme fiscali sulla casa? Viceversa il fisco è riuscito a tirare fuori dal cilindro diverse importanti disposizioni, al fine di finanziare i costi della riforma Fornero, destinate ad avere un notevole impatto sulle tasche degli italiani.Tra queste una delle più amare riguarda la tassazione degli immobili affittati. Fino ad oggi il canone annuo percepito (almeno sulla carta) dal proprietario veniva tassato previa una riduzione del 15%. Tale riduzione invece dal 2013 scende al 5% con un impatto fortemente negativo sui cittadini. E il peggio è che il giro di vite va a colpire un settore come quello delle rendite immobiliari, già penalizzato.Tuttavia, se per i proprietari di negozi non c’è nulla da fare, per chi affitta un appartamento uso abitazione esiste comunque la possibilità di salvarsi in calcio d’angolo: si potrebbe infatti ipotizzare, conti alla mano, il passaggio al regime della “cedolare secca”, che permette di tassare il reddito da locazione con l’aliquota fissa del 21%, o addirittura del 19% per gli affitti a canone convenzionale nei comuni ad alta tensione abitativa. Finora, infatti, uno degli elementi a favore della tassazione ordinaria era proprio la riduzione del 15% del reddito imponibile, riduzione non presente con la cedolare secca: ridotta la deduzione al 5%, la cedolare secca potrebbe riguadagnare apprezzamento tra i proprietari.
Contributo servizio sanitario. Deduzione addio
Non pago della riduzione operata e nella ricerca di entrate con cui far quadrare i conti del paese, il fisco ha rivolto il suo sguardo vigile sulle assicurazioni veicoli. Nell’importo pagato infatti è presente una componente di modesta entità, il contributo al servizio sanitario nazionale, che gli intestatari delle polizze potevano finora portare in deduzione dal reddito. Dal 2013, però, probabilmente non sarà più così: viene infatti introdotta una franchigia di 40 euro che, nella maggior parte dei casi, sterilizzerà la deduzione. Un piccolo sacrificio per i cittadini che frutterà non poco allo Stato.
Costi auto: meno deduzioni e più tasse
Molti operatori del pianeta casa spesso devono avere la partita iva per essere in regola con l’amministrazione finanziaria: amministratori di condominio, professionisti, artigiani e persino pulitori.Per tutti costoro i costi degli autoveicoli rappresentano talvolta una delle voci di spesa dell’attività più importanti. Ad oggi la percentuale di deduzione del costo è pari al 40%: ciò significa che ad esempio su 100 euro di benzina utilizzata per l’attività, 40 potevano essere considerate costo ed essere sottratte dai ricavi su cui si calcolano le tasse. Purtroppo anche questa percentuale è stata considerata non più adeguata… Dal 2013 la deducibilità scenderà dal 40% al 27,5%: tornando all’esempio precedente su 100 euro di benzina solo 27,50 potranno essere portate ad abbattimento dei ricavi conseguiti, con sostanziale innalzamento delle imposte. Ma naturalmente oltre al danno non potevano mancare i disagi: sull’acconto delle imposte che si sono appena pagate quest’anno in sede di Unico bisognava già considerare la nuova percentuale, con aggravio dei calcoli e grande confusione dei contribuenti che, a parere del fisco, dovrebbero aver predisposto due imponibili, uno per il saldo e uno per l’acconto, secondo una tradizione ormai consolidata..
Risparmio energetico al 55%
Per addolcire la pillola passiamo alle buone notizie: dopo aver aumentato dal 36 al 50% la detrazione Irpef per i lavori di recupero del patrimonio edilizio fino al 30 giugno 2013, la detrazione per il risparmio energetico torna ad applicarsi nella classica misura del 55%, sempre fino al 30 giugno dell’anno prossimo. Si tratta di un intervento contenuto nel D.L. n. 83/2012 (“decreto crescita”), il quale nelle intenzioni del governo vorrebbe contribuire a rilanciare la domanda nel settore edile e nel suo indotto. Gli interventi agevolati come noto riguardano quattro distinti settori: a) interventi di riqualificazione globale degli edifici; b) interventi sugli involucri degli edifici (tra i quali ad esempio rientra la sostituzione di finestre comprensive di infissi); c) installazione di pannelli solari; d) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Per saperne di più è possibile consultare come sempre la guida Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, nella sezione Guide del sito www.agenziaentrate.gov.it.
Ravvedimento operoso, controllate i conteggi
In tempi di scarsa liquidità diventa sempre più importante il “ravvedimento operoso”, strumento con il quale è possibile sanare le “dimenticanze” in campo di versamenti fiscali. Tuttavia, occorre prestare molta attenzione nel calcolo di quanto va versato al fisco, per evitare che tutto vada in fumo. Recentemente infatti la Corte di Cassazione ha stabilito, nella sentenza 14298/2012, che è nullo il ravvedimento operoso Iva se il contribuente versa meno interessi di quelli dovuti in quanto, in questo caso, non opera il principio di buona fede fra amministrazione finanziaria e cittadino, sancito dalla Statuto del contribuente. Nel caso concreto, una società aveva effettuato il ravvedimento operoso per un omesso versamento Iva, ma il fisco aveva negato il beneficio poiché erano stati pagati meno interessi di quelli dovuti. Dopo il primo e il secondo grado di giudizio, la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’impresa contribuente, attribuendo valore decisivo anche a una “modesta somma” di pochi euro di interessi non corrisposta. Secondo i giudici ove il contribuente commetta un errore nel calcolare la sanzione o gli interessi il ravvedimento non può dunque ritenersi perfezionato.
Hanno collaborato Daniele Cuppone e Alberto Martinelli

Sabato 22 Settembre 2012 - 09:47    Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Settembre - 09:02
 
   

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