Vince la causa ma ormai è in pensione

Martedì 3 Marzo 2015
Il conferimento dell'incarico di dirigente sanitario di secondo livello, qual è il ruolo di un primario, non ha natura concorsuale. Si fonda su una scelta di carattere essenzialmente fiduciario che attribuisce una certa discrezionalità al direttore generale. Discrezionalità che va però coordinata con le inderogabili esigenze di correttezza e buon andamento e con il principio di imparzialità della pubblica amministrazione. Vistosi preferire un altro candidato nella selezione per il conferimento quinquennale di direttore di struttura complessa indetto nell'agosto 2009 per il reparto di cardiologia del Santa Maria della Misericordia di Udine, il cardiologo udinese Alessandro Fontanelli ha ottenuto ora la sua «vittoria morale».
Quella esplicitata nelle motivazioni con cui la sezione lavoro della Corte d'Appello di Trieste, pur rigettando il suo ricorso con richiesta di risarcimento dei danni patiti per la mancata nomina, riconosce «non corretto il modo in cui la Commissione tecnica ha valutato in modo completamente diverso (rispetto agli altri aspiranti) curriculum e competenze specifiche del prescelto».
«Risulta chiaro - scrivono i giudici nelle motivazioni - che l'amministrazione resistente non abbia agito utilizzando i doverosi canoni di correttezza e buona fede, bensì favorendo un candidato, già operante in sede (anche se certamente qualificato), piuttosto che un candidato con maggiore esperienza, medesima età, preparazione e produzione scientifica, collocato però da molti anni presso un ambito distrettuale diverso (ma pure rilevante e, come notorio, riferentesi a un'importante città del Veneto)». All'epoca Fontanelli ricopriva già da quasi 10 anni l'incarico di dirigente medico di cardiologia presso l'Ulss 6 di Vicenza. La Corte respinge però il ricorso non ritenendo provato il pregiudizio economico e i danni, morali, d'immagine o derivante dalla mancata progressione di carriera universitaria lamentati dal cardiologo. «Il mio cliente ha fatto ricorso sulla base di presupposti a carattere oggettivo, perché chiunque aveva diritto a essere valutato, non solo per l'interesse proprio, ma anche per quello pubblico della comunità», spiega l'avvocato Francesco Longo che ha seguito Fontanelli nella causa d'appello. «Ha ricevuto ora una soddisfazione morale, con una sentenza pedagogica, che traccia un principio - aggiunge -. Nel frattempo il mio cliente è andato in pensione. Ora ci riserviamo di valutare se fare ricorso per Cassazione per gli aspetti relativi alla liquidazione del danno all'immagine».
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