Funerali, Asm stoppata

Giovedì 21 Agosto 2014
Nuovo capitolo della guerra legale aperta con Asm e Comune da una parte e alcuni privati attivi nel settore delle onoranze funebri dall'altra.
Il Consiglio di Stato ha sospeso l'esecutività della sentenza del Tar che confermava i decreti ingiuntivi ottenuti da Asm nei confronti di tre aziende private: Centro servizi funebri rodigini Srl, Ferrari onoranze funebri di Occhiobello e Giuseppe Cipriani Srl. I decreti parlavano rispettivamente di somme nell'ordine di 76 mila, 26 mila e 36 mila euro.
Quella del Consiglio di Stato non è, va precisato, una decisione di merito. Non indica cioè chi abbia torto o ragione nella controversia specifica.
Più semplicemente i giudici amministrativi hanno ritenuto, in attesa della sentenza definitiva, di bloccare l'esecutività della decisione di primo grado che confermava i decreti ingiuntivi.
I magistrati di Roma non hanno quindi ritenuto priva di fondamento l'argomentazione sollevata dall'avvocato Giovanni Daniele Toffanin di Rovigo che segue tutte le aziende private impegnate in questo contenzioso.
Nel decreto del Consiglio di Stato si legge: «Considerato che, essendo stato prospettato in modo non implausibile il difetto di giurisdizione amministrativa, sussistano nelle more della trattazione collegiale dell'istanza cautelare i presupposti per l'emissione delle misure monocratiche».
Le somme fatturate da Asm riguardano due tipi di operazioni: da una parte operazioni cimiteriali come inumazioni, tumulazioni, cremazioni e opere murarie. Interventi che, avevano scritto i giudici del Tar, «debbono essere eseguiti solo dal personale a ciò specificatamente autorizzato (appartenente ad Asm, ndr), in quanto affidatario del relativo servizio pubblico locale che provvede poi ad addebitare in fattura l'operazione predetta».
Dall'altra parte, il cosiddetto «diritto per l'autorizzazione al trasporto della salma».
Una specie di imposta che i privati in primo luogo ritengono non dovuta. In seconda battuta, gli stessi sono fermamente convinti che, alla riscossione, non debba essere deputata Asm.
Infine, viene anche contestata la competenza del giudice amministrativo.
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