Interessi sul massimo scoperto al limite dell'usura L'Antoniana condannata a risarcire l'ex correntista

Domenica 5 Luglio 2015
"Nella relazione del consultente tecnico d'ufficio, congruamente motivata e che la scrivente fa prorpia, la soluzione corretta è quella che individua un credito del correntista derivante dall'eliminazione delle commisioni di massimo scoperto e degli interessi addebitati nei periodi di riscontrato superamento della soglia usura". Lo scrive il giudice del Tribunale civile, Caterina Zambotto, nella sentenza di condanna della Banca Monte dei Paschi di Siena a risarcire un ex correntista. L'Istituto di credito deve ridare all'ex cliente 10 mila 652.14 euro, oltre a 4 mila 835 euro per le spese di lite e 1168 euro di rimborso spese.
L'ex correntista, assistito dall'avvocato Valentina Nalin per conto della Confedercontribuenti, nell'ottobre 2001 aveva aperto un conto corrente con l'allora Banca Antoniana Popolare Veneta, conto che aveva chiuso nel dicembre 2007. E aveva citato la banca davanti al giudice civile perchè aveva dedotto il "difetto della forma scritta, per mancata sottoscrizione della banca, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'indebita applicazione di commissioni di massimo scoperto, nulle per indeterminatezza, e l'usura dei tassi".
La Banca aveva respinto ogni cosa, "deducendo l'infondatezza della domanda di ripetizione anche in relazione all'anatocismo". Nel linguaggio bancario l'anatocismo è la produzione di interessi (capitalizzazione) da altri interessi resi produttivi sebbene scaduti o non pagati, su un determinato capitale. Nella prassi tali interessi vengono definiti composti. Esempi di anatocismo sono il calcolo dell'interesse attivo su un conto di deposito, o il calcolo dell'interesse passivo di un mutuo. Secondo il giudice Zambotto "le istruzioni della Banca d'Italia, di cui alla disciplina dell'usura, non sono dettate al fine di come debba essere conteggiato il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione con il cliente, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo. Tali istruzioni non hanno alcuna efficacia precettiva nei confronti del giudice nell'ambito del suo accertamento del Teg applicato alla singola operazione, né debbono essere osservate dagli operatori finanziari quando stabiliscono il tasso di interesse di un determinato rapporto; e ciò sia perché le stesse non sono finalizzate a stabilire il Teg, sia perché sono disposizioni non suscettibili di derogare alla legge".

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