Avvocati, la Suprema Corte sancisce il diritto allo sciopero

Domenica 1 Marzo 2015
«L'astensione dalle udienze è espressione dell'esercizio di un diritto di libertà e impone il rinvio anche dell'udienza camerale, purchè il difensore abbia manifestato in maniera univoca la volontà di partecipare alla stessa astensione». È con questa motivazione che la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del penalista padovano Carlo Bermone, annullando una sentenza di condanna a dieci anni di carcere per un traffico di 25 chili di cocaina e hashish e rispedendo gli atti alla Corte d'Appello di Venezia per la nuova celebrazione del processo. Era il 20 settembre 2013. Difensore di fiducia del trafficante tunisino Hichem Rahali, Bermone aveva sollevato davanti ai giudici veneziani l'incostituzionalità della norma secondo cui la decisione che incide sulla libertà di un imputato è preponderante rispetto al diritto di protesta degli avvocati. La Corte d'Appello aveva infatti fatto presente al legale di Rahali che l'udienza si sarebbe celebrata comunque nonostante lo sciopero indetto in quei giorni dall'Unione delle Camere penali in segno di protesta «contro una politica sempre più debole sulla Giustizia e inadempiente sull'emergenza carceri». Bermone aveva insistito nell'aderire allo sciopero. La Corte aveva però rigettato la sua eccezione e il processo si era svolto anche in assenza del difensore di fiducia. Ora la Cassazione ha però annullato tutto sostenendo che il verdetto era stato pronunciato in palese violazione della legge. «I giudici d'appello avrebbero potuto semplicemente disporre un rinvio di pochi giorni - osserva Bermone - e la questione si sarebbe risolta.
Anche perchè tutta questa fretta nel celebrare il processo mal si conciliava con la storia di un fascicolo che era rimasto in un cassetto per cinque anni (la sentenza con rito abbreviato del tribunale di Padova risaliva al 21 maggio 2008, ndr). Fa piacere che questo pronunciamento della Suprema Corte abbia stabilito in maniera chiara il nostro diritto a scioperare».

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