ROMA - È considerato la misura alternativa alla detenzione più ampia, l'affidamento in prova ai servizi sociali, concesso a Berlusconi. Disciplinato dall'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, ha l'obiettivo di evitare al condannato i danni derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario e consiste nel suo affidamento al Servizio sociale per un periodo uguale a quello della pena. Può essere concesso solo a chi deve scontare una condanna, anche come residuo di pena, non superiore a 3 anni di reclusione, a condizione che il suo comportamento faccia ritenere che la misura possa avere per lui effetti rieducativi. La decisione spetta al tribunale di sorveglianza, che provvede con un'ordinanza, dopo aver valutato se ricorrono i presupposti necessari e se non c'è pericolo di fuga. Vengono anche fissate le prescrizioni che il condannato dovrà seguire: sul lavoro e sui rapporti con il Centro di Servizio Sociale, ma anche sulla sua stessa libertà di movimento; obblighi che possono arrivare sino al divieto di frequentare determinati posti o di svolgere attività o avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati. Se il condannato rispetta le prescrizioni, per il periodo corrispondente alla condanna da scontare, la pena ed ogni altro effetto penale si estinguono.
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